Legittimazione del vicino e sindacato sul piano operativo comunale (TAR Toscana n. 1600 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, la vicinitas — intesa come stabile collegamento tra il fondo del ricorrente e l’area interessata dall’intervento — non è sufficiente, da sola, a radicare la legittimazione al ricorso, occorrendo la puntuale allegazione, se non la prova concreta, dello specifico pregiudizio che al ricorrente deriva dall’alterato assetto urbanistico. Il termine triennale di formazione del piano operativo previsto dall’art. 96, primo comma, l.r. Toscana n. 65/2014 non è presidiato dalla sanzione dell’illegittimità del piano tardivamente approvato: il secondo comma del medesimo articolo prevede, quale unica conseguenza, il divieto di dare corso a determinate tipologie di interventi edilizi di maggiore incidenza urbanistica fino alla pubblicazione dell’atto di approvazione sul BURT. Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento presuppone l’identità assoluta delle situazioni comparate, la cui prova rigorosa compete all’interessato.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria, nel Comune di Carrara, di un’abitazione con terreno pertinenziale, cui si accede mediante uno stradello carrabile. Con ricorso articolato in quattordici motivi ha impugnato la deliberazione consiliare di approvazione del piano operativo comunale, unitamente agli atti presupposti, deducendo che le previsioni edificatorie ricadenti sugli ambiti di trasformazione circostanti avrebbero pregiudicato direttamente la sua proprietà, comportato l’esproprio dello stradello di accesso, la demolizione di un muro storico e un generalizzato aumento del carico urbanistico.
Il Comune resistente ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di legittimazione della ricorrente e, nel merito, ha concluso per il rigetto del gravame. La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all’esito della pubblica udienza, preceduta dallo scambio di memorie e repliche ex art. 73 c.p.a..
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare. La proprietà della ricorrente confina con le tre aree la cui disciplina urbanistica è impugnata: tale circostanza integra la vicinitas. Il Tribunale precisa però che lo stabile collegamento non vale di per sé a radicare la legittimazione, dovendo essere integrato dalla allegazione, se non dalla prova concreta, dello specifico pregiudizio derivante dall’alterato assetto urbanistico-edilizio dell’area. Il richiamo è alla giurisprudenza amministrativa e alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, secondo cui il criterio non dimostra automaticamente la sussistenza dell’interesse al ricorso, la cui allegazione compete alla parte e può ricavarsi dall’insieme delle deduzioni.
Nel caso concreto l’eccezione è respinta: non è contestato che gli interventi comportino quantomeno la destinazione a viabilità pubblica di progetto dell’unico percorso, oggi privato, di accesso alla proprietà, effetto di per sé sufficiente a integrare l’interesse al gravame.
Nel merito, il primo motivo — violazione dell’art. 96 l.r. n. 65/2014 per superamento del termine triennale di formazione del piano — è respinto. La norma fissa in tre anni la durata massima del procedimento, ma non commina l’illegittimità del piano tardivamente approvato: il secondo comma prevede unicamente il divieto di dare corso agli interventi di maggiore incidenza urbanistica fino alla pubblicazione dell’atto di approvazione.
Il secondo motivo, fondato sul contrasto con il P.N.R.R. e la transizione verde, è dichiarato generico e fuori fuoco: la conformità agli indirizzi ambientali va parametrata alla pianificazione nel suo complesso, non alle singole disposizioni, ed è la stessa ricorrente ad ammettere la coerenza del piano con quegli obiettivi. Il terzo motivo — disparità di trattamento rispetto ad altri proprietari — è respinto perché il vizio presuppone l’identità assoluta delle situazioni, non provata né allegata.
I motivi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo sono dichiarati inammissibili per genericità: la ricorrente evoca una serie indistinta di norme e prescrizioni senza indicare quali sarebbero violate e da quali previsioni. Nel merito, gli interventi sono coordinati in un disegno unitario di riqualificazione; le schede di piano riportano puntualmente le prescrizioni vincolistiche, ambientali, geologiche, idrauliche e sismiche, da verificare in fase attuativa. Il riferimento ai “valori insediativi” del piano strutturale non preclude l’incremento volumetrico, identificando le caratteristiche complessive dell’area. Il percorso della pista ciclabile è frutto di scelta tecnico-discrezionale non manifestamente incongrua. Il nono motivo è infondato; il decimo è respinto, il varco essendo inevitabile per l’interclusione del fondo; l’undicesimo è superato dalla localizzazione degli standard sul versante del viale; il dodicesimo è infondato, le osservazioni non costituendo rimedi giuridici ma apporti collaborativi, non richiedendo motivazione analitica. Il tredicesimo e il quattordicesimo motivo sono respinti, il secondo attenendo a scelte politiche sottratte al controllo giurisdizionale. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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