Rinuncia irrituale al ricorso e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Campania n. 629 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso resa in udienza, non notificata alle controparti almeno dieci giorni prima e non assistita da procura speciale, è irrituale ai sensi dell’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm. Essa non consente la declaratoria di estinzione del giudizio, ma determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità del ricorso principale si estende, per sopravvenuta carenza di interesse, al ricorso incidentale. Sussistono giusti motivi di compensazione integrale delle spese quando la parte richieda la compensazione e le amministrazioni resistenti non vi si oppongano.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata accreditata impugnava la DGRC n. 652 del 16 novembre 2023 e la DGRC n. 800 del 29 dicembre 2023, con le quali la Regione Campania aveva determinato i limiti di spesa e i volumi massimi di prestazioni assegnati alle case di cura private per il 2023 e, in via provvisoria, per il 2024. La ricorrente contestava, in particolare, la riduzione del budget complessivo dell’assistenza ospedaliera.

Si costituivano la Regione Campania e l’azienda sanitaria locale. Una ulteriore casa di cura si costituiva e proponeva ricorso incidentale, censurando i criteri di calcolo del budget e l’assegnazione dei volumi. All’udienza del 27 gennaio 2026 la parte ricorrente dichiarava di rinunziare al ricorso e chiedeva la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione della dichiarazione resa in udienza dalla ricorrente. La rinuncia non era stata notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell’udienza, né risultava prodotta una procura speciale. Ricorrono, dunque, i presupposti dell’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm., che disciplinano il contenuto e le modalità della rinuncia agli atti.

Da tale difetto di forma discende una conseguenza precisa sul piano processuale: la rinuncia è irrituale e non può fondare una pronuncia di estinzione del giudizio. Il Tribunale esclude quindi la declaratoria estintiva e qualifica diversamente l’esito del rapporto processuale.

Il Collegio richiama allora l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., che regola l’ipotesi in cui la rinuncia non sia valida o non sia accettata. La condotta della parte, che ha manifestato la volontà di non coltivare più la domanda, integra una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ne deriva l’improcedibilità del ricorso principale.

La pronuncia si estende al ricorso incidentale. La caducazione dell’interesse del ricorrente principale travolge anche l’interesse del ricorrente incidentale, che diviene a sua volta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Tribunale non esamina quindi nel merito i criteri di determinazione del budget contestati.

Sul governo delle spese, il Collegio rileva la richiesta di compensazione formulata dalla ricorrente e la mancata opposizione delle amministrazioni resistenti. Ritiene pertanto sussistenti giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del giudizio tra tutte le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *