Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Lazio n. 3643 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo condanna l’amministrazione a provvedere nel termine fissato e, per il caso di perdurante inerzia, nomina un commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non può essere irrogata quando il ritardo non manifesta la volontà dell’amministrazione di sottrarsi all’obbligazione. Il giudizio di ottemperanza, di natura essenzialmente esecutiva, giustifica la liquidazione delle spese secondo i parametri delle esecuzioni mobiliari e con applicazione dei valori minimi.

Il Fatto

Il ricorso è proposto da una pluralità di ricorrenti, docenti, per ottenere l’accertamento dell’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 3529/2025 del 24.3.2025.

La pronuncia del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto all’adeguamento stipendiale e al pagamento degli emolumenti correlati alla progressione economica prevista dal CCNL Scuola. Ottenuto il titolo, i ricorrenti lamentano che l’amministrazione non vi ha dato esecuzione e chiedono al giudice amministrativo le misure necessarie, compresa la fissazione di una penalità di mora. L’amministrazione si costituisce con atto di mero stile, senza fornire chiarimenti sull’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente di esperire l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, allo scopo di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Su questa base il Tribunale rileva che l’attività richiesta all’amministrazione dalla pronuncia azionata non risulta svolta. Dagli atti di causa non emergono elementi che dimostrino il contrario, né sopravvenienze idonee a configurare ragioni ostative all’esecuzione.

Il punto decisivo è l’onere di allegazione e prova dell’amministrazione. A fronte delle deduzioni dei ricorrenti sull’inadempimento, il Ministero non ha fornito chiarimenti né indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza. Ne deriva la condanna dell’amministrazione a provvedere nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale preposto alla Direzione competente per materia, senza facoltà di delega e senza compenso, con ulteriore termine di sessanta giorni dalla scadenza del primo.

Quanto alla penalità di mora, la domanda è respinta. Il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute non è tale da giustificare la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non emergendo la volontà dell’amministrazione di sottrarsi all’obbligazione. Le spese seguono la soccombenza parziale, in ragione del respingimento della domanda di penalità, e sono liquidate forfettariamente tenendo conto della natura esecutiva del giudizio, applicando i parametri delle esecuzioni mobiliari e i valori minimi, con riduzione del trenta per cento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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