Inammissibile il ricorso fondato sull’omessa valutazione della richiesta di rinvio (Cass. pen. Sez. IV n. 32013 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di legittimità è giudice anche del fatto e può accedere all’esame diretto degli atti processuali. Tale accesso resta invece precluso quando la censura attenga alla mancanza o alla manifesta illogicità della motivazione, ai sensi della lett. e) del medesimo articolo. Ne consegue che la doglianza circa l’omessa valutazione della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore è inammissibile quando il verbale d’udienza dimostri che l’istanza fu effettivamente esaminata e respinta. Il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto alla verifica della coerenza argomentativa e non consente alcuna rivalutazione nel merito delle risultanze processuali.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 04/07/2024, ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Prato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con sospensione condizionale della pena. Il giudice di secondo grado ha ritenuto infondata la tesi della destinazione a uso personale delle sostanze in sequestro, valorizzando la diversità delle sostanze e la presenza di materiale atto al confezionamento, ed ha escluso l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., oltre a confermare la dosimetria e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: la violazione di legge per la lesione del diritto di difesa, derivante dall’omessa valutazione della richiesta di rinvio per legittimo impedimento avanzata per l’udienza del 4 luglio 2024, e la carenza e manifesta illogicità della motivazione in punto di destinazione delle sostanze.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato. Richiamando il principio secondo cui, in presenza di un error in procedendo ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di legittimità è giudice anche del fatto e può accedere direttamente agli atti, il Collegio esamina il verbale d’udienza.

Da tale esame emerge che la Corte territoriale ha compiutamente esaminato l’istanza di rinvio, disponendone il rigetto perché il difensore era a conoscenza della contemporaneità dell’impegno professionale almeno dal 21 maggio 2024, data in cui era stata fissata l’udienza. La doglianza muove dunque dall’erroneo presupposto dell’omessa valutazione dell’istanza difensiva. La Corte ribadisce la non sindacabilità nel merito del rigetto.

Quanto al secondo motivo, il Collegio richiama il limite di cognizione del giudice di legittimità: il controllo sulla motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è circoscritto alla verifica delle ragioni giuridicamente apprezzabili e dell’assenza di manifesta illogicità. È esclusa ogni rivalutazione nel merito delle risultanze processuali e ogni autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione dei fatti.

Nel merito, la Corte ricorda che la destinazione all’uso personale non ha natura di causa di non punibilità e non è onere dell’imputato provarla, gravando sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare la destinazione allo spaccio. La prova può desumersi da qualsiasi elemento indiziario che, con rigore e certezza, consenta di inferirne la sussistenza. Nel caso concreto la Corte territoriale ha valorizzato la diversità delle sostanze, il previo confezionamento in bustine termosaldate della stessa tipologia di quelle rinvenute presso l’abitazione e l’assenza di elementi idonei a dedurre un effettivo uso personale. La motivazione è coerente e non manifestamente illogica.

Alla declaratoria d’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per escludere la colpa della parte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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