Revoca misura cautelare dopo condanna per lieve entità: regole del giudizio cautelare (Cass. pen. Sez. 3 n. 15706 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la regola di cui all’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo cui, contestualmente alla sentenza di condanna, l’esame delle esigenze cautelari è condotto avuto riguardo anche all’esito del dibattimento, alle modalità del fatto ed agli elementi sopravvenuti dai quali possa emergere il pericolo di fuga o di reiterazione criminosa, trova applicazione anche con riguardo alla decisione sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura formulata nel corso del segmento processuale successivo alla sentenza. Il sistema cautelare, retto dal principio di discrezionalità vincolata, non ammette una diversificazione di regole di giudizio tra il momento genetico e quello funzionale del procedimento limitativo della libertà personale. Ne consegue che la riqualificazione del fatto in termini di lieve entità non esclude, di per sé, la persistenza dell’esigenza cautelare special-preventiva in assenza di elementi sopravvenuti e decisivi, mentre la deduzione del mero decorso del tempo, se formulata in termini generici, è affetta da inammissibilità originaria.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 21 ottobre 2025, rigettava l’appello cautelare proposto avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto l’istanza di revoca della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La misura era stata applicata per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, successivamente riqualificato nella fattispecie attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per il quale nelle more era intervenuta condanna in primo grado.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la mancata revoca della misura nonostante la riqualificazione del fatto, il comportamento corretto tenuto nei mesi successivi e il tempo trascorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la motivazione del provvedimento impugnato congrua e giuridicamente corretta su tutte le doglianze devolute.
Il giudice dell’appello cautelare aveva adeguatamente motivato che la riqualificazione del fatto in termini di lieve entità non fosse di per sé sufficiente a escludere la persistenza dell’esigenza cautelare special-preventiva, in assenza di dati ulteriori e decisivi. La misura applicata, in quanto tra quelle meno afflittive, risultava altresì proporzionata al reato per il quale era intervenuta condanna in primo grado.
La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui la regola dell’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. si applica anche alla decisione sulla revoca o sostituzione della misura successiva alla sentenza di condanna, non essendo ammessa una diversificazione delle regole di giudizio tra fase genetica e fase funzionale del procedimento cautelare, in forza del principio di discrezionalità vincolata (in tal senso Sez. 3, n. 25921 del 27/05/2025).
Quanto alla deduzione del tempo decorso, la Corte ha rilevato che detta circostanza, pur genericamente evocata nell’appello cautelare, era stata comunque considerata dal Tribunale nella sua scarsa rilevanza; la doglianza, formulata in termini assolutamente generici, era pertanto affetta da inammissibilità originaria, secondo il principio applicabile anche all’appello cautelare per identità di ratio.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, aumentata oltre il massimo edittale ai sensi dell’art. 1, comma 64, legge n. 103/2017.
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Nota della Redazione
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