Fatto lieve e non occasionalità dello spaccio: valutazione complessiva degli indici (Cass. pen. Sez. IV n. 32014 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione del fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non può fondarsi sul solo dato ponderale della sostanza sequestrata, ma richiede una valutazione complessiva degli indici richiamati dalla norma, secondo il principio affermato da Sezioni Unite n. 51063 del 2018. Il giudice deve esprimere nella motivazione un giudizio unitario sulla concreta offensività, potendo gli indici instaurare rapporti di compensazione e neutralizzazione. La non occasionalità della condotta costituisce, ad un tempo, elemento specializzante dell’aggravante di cui all’art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 309/1990, introdotta dall’art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e fattore che concorre ad escludere la lieve entità del fatto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Ancona, revocando la confisca del telefono cellulare e confermando la pena di due anni e otto mesi di reclusione, sostituita con la detenzione domiciliare, oltre a € 12.000,00 di multa. Il riconoscimento di responsabilità si fondava sul verbale di arresto, sulle dichiarazioni rese in sede di convalida e sugli accertamenti sulla sostanza sequestrata, risultata cocaina.
Il ricorrente ha proposto quattro motivi, contestando la mancata qualificazione del fatto come di lieve entità, la manifesta illogicità della motivazione sul peso della sostanza e sulle modalità della condotta, e la confisca della somma in contanti disposta ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi sono esaminati congiuntamente per la loro connessione logica, avendo il ricorrente contestato la mancata qualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità, richiamando i dati fattuali della concreta entità della sostanza e delle modalità dell’azione. La Corte li dichiara complessivamente inammissibili, perché manifestamente infondati in punto di diritto ed estrinsecamente aspecifici, omissivi del necessario confronto con la motivazione gravata.
Il ricorrente ha richiamato il precedente di Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, nel quale il limite massimo per la fattispecie del fatto lieve è stato ravvisato in grammi 150 per la cocaina. La Corte rileva però che la successiva giurisprudenza ha specificato come la qualificazione non possa effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023), con l’ulteriore precisazione che la non occasionalità della condotta costituisce elemento specializzante dell’aggravante e fattore che concorre ad escludere la lieve entità (Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025).
Tali conclusioni sono coerenti con Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018, secondo cui il giudice deve svolgere una valutazione complessiva del caso concreto, abbandonando l’idea che gli indici possano essere utilizzati alternativamente. La Corte precisa che tra gli indici possono instaurarsi rapporti di compensazione e neutralizzazione, e solo all’esito della valutazione globale uno di essi può assumere valore assorbente.
Le censure del ricorrente, accentrate sul solo dato ponderale, omettono di raffrontarsi con il complesso delle argomentazioni della sentenza gravata. In essa sono evidenziati ulteriori indici rivelatori: le modalità di occultamento, il possesso di un’ingente somma in contanti e la non indifferente platea di destinatari. Il ricorrente si è limitato a richiamare la tesi difensiva inerente a un non identificato soggetto che avrebbe prestato un finanziamento finalizzato all’acquisto di stupefacenti.
Il quarto motivo, relativo alla confisca della somma, è parimenti inammissibile. La Corte rileva che la confisca non è stata giustificata in relazione a pregresse condotte illecite, ma in riferimento alla sproporzione tra la somma trovata e le condizioni economiche dell’imputato e alla mancanza di una plausibile giustificazione sulla liceità della provenienza. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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