Motivazione implicita sanzione e divieto rivalutazione fatto in Cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 11770 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità non è censurabile la sentenza di appello che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il rigetto di quella deduzione risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione. Il controllo della Cassazione sulla motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si limita a verificare se il giudice di merito abbia esaminato tutti gli elementi disponibili, li abbia correttamente interpretati e abbia risposto in modo esaustivo alle deduzioni delle parti, restando preclusa la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.
Il Fatto
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 22 maggio 2024, ha confermato la condanna alla pena di mesi uno di arresto ed euro 200 di ammenda pronunciata dal Tribunale di Ravenna il 10 febbraio 2022 nei confronti dell’imputato in relazione al reato di cui all’art. 681 cod. pen.
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per la totale carenza di motivazione in ordine al quarto motivo di appello, con il quale la difesa aveva censurato l’eccessiva onerosità della pena, e il vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato. Quanto al primo motivo, la doglianza sulla determinazione della pena è stata giudicata non meritevole di accoglimento: il giudice di appello, pur senza esplicitare in termini espressi il percorso giustificativo della conclusione raggiunta, mediante i riferimenti contenuti nella motivazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al diniego di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. ha dato sufficiente conto delle ragioni per cui aveva condiviso la quantificazione operata dal giudice di primo grado.
La Corte ha richiamato il principio già affermato dalla Sez. IV n. 5396 del 2022 (dep. 2023, Lakafry, Rv. 284096), secondo cui non è censurabile la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. Ha inoltre osservato che, considerati gli elementi indicati dalla difesa ai fini della concessione delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. e della particolare tenuità del fatto, comunque rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., il giudice di merito aveva esposto le ragioni per le quali la pena individuata era congrua e coerente alla gravità del reato commesso.
Quanto al secondo motivo, la doglianza è stata ritenuta non consentita e manifestamente infondata. La Corte territoriale, la cui motivazione si salda e si integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle analoghe critiche dell’atto di appello, esponendo gli argomenti per cui queste non erano conferenti con quanto emerso dall’istruttoria dibattimentale. In particolare, il giudice di appello si è confrontato con una motivazione coerente e logica in ordine alle dichiarazioni del teste, che nel corso del secondo accesso aveva rilevato un assembramento anomalo di persone e verificato che il ristorante era stato trasformato in una sala da ballo, oltre che con la mancanza di credibilità della versione fornita dal ricorrente.
La Corte ha ribadito il perimetro del proprio sindacato: il controllo consentito dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. riguarda solo la verifica dell’iter argomentativo del giudice di merito, non la formulazione di una nuova valutazione degli elementi di fatto. Sul punto ha richiamato le Sezioni Unite n. 930 del 1995 (Rv. 203.128) e, per la più compiuta enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, la giurisprudenza successiva (Sez. III n. 17395 del 2023, Chen Wenjian, Rv. 284556; Sez. VI, Rv. 280601; Sez. II n. 19411 del 2019, Fudan, Rv. 276062; Sez. II n. 7986 del 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. VI n. 47204 del 2015, Musso, Rv. 265482).
Il rigetto del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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