Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: nessuna pronuncia sull’associazione dei consumatori (TAR Lazio n. 13111 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione, da parte della società ricorrente, della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, resa in prossimità dell’udienza, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.., in applicazione del principio dispositivo. La declaratoria di improcedibilità consegue alla univoca manifestazione di volontà della parte, senza che il giudice debba delibare il merito della controversia, e prescinde dalla fondatezza delle censure originariamente proposte avverso l’atto di archiviazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Il Fatto
L’associazione dei consumatori aveva impugnato il provvedimento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva archiviato, in sede di pre-istruttoria, l’istanza di intervento presentata ai sensi dell’art. 37-bis del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo). Con tale istanza, l’associazione chiedeva di accertare la natura vessatoria di alcune clausole contenute nelle condizioni generali di contratto di fornitura dei servizi di posta elettronica. Le amministrazioni intimate si costituivano in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, con atto depositato in data 1 luglio 2026, la società ricorrente aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. A fronte di una dichiarazione univoca e priva di ambiguità, il Tribunale ha ritenuto di dover prendere atto dell’improcedibilità del ricorso, in omaggio al principio dispositivo e in applicazione della disciplina codicistica.
La decisione di improcedibilità si fonda, quindi, non su una valutazione del merito delle censure dedotte, bensì sulla sopravvenuta mancanza dell’interesse, requisito essenziale per la decisione della causa. Il giudice amministrativo ha richiamato, a sostegno, i precedenti del Consiglio di Stato, Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 867 e del Consiglio di Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5813, i quali confermano che la declaratoria di improcedibilità si impone a seguito della dichiarazione della parte.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, giustificandola con riferimento all’esito della controversia e alla particolarità delle questioni sottostanti il giudizio. Tale statuizione prescinde dall’accoglimento o dal rigetto della domanda, componendo il rischio processuale in ragione delle peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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