Imposta di registro su sentenza di usucapione e obbligo solidale delle parti (Cass. civ. Sez. V n. 21005 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che accerta l’usucapione di un immobile costituisce titolo idoneo alla tassazione ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali. L’obbligo di richiedere la registrazione e di corrispondere il tributo grava in solido su tutte le parti del processo, senza distinzione tra parte soccombente e parte vittoriosa, ai sensi dell’art. 57 d.P.R. n. 131/1986. Il giudice di merito che dia conto di una circostanza fattuale e la ritenga irrilevante non ne omette l’esame ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., poiché l’omesso esame presuppone il difetto di valutazione, non la sua implicita sussunzione. La diversità dei titoli di acquisto esclude il vizio di motivazione e conferma la legittimità della pretesa fiscale.

Il Fatto

Un capannone industriale veniva trasferito nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, con decreto del giudice delegato, all’acquirente che pagava integralmente le relative imposte di registro e ipocatastali. Successivamente un soggetto rivendicava la quota del 50% del medesimo bene, già erroneamente trasferito per l’intero; nel giudizio civile il Tribunale dichiarava l’usucapione di quella quota in favore della convenuta.

La sentenza veniva sottoposta a tassazione con avvisi di liquidazione notificati anche agli originari danti causa. La Commissione tributaria provinciale annullava gli atti per insussistenza del presupposto impositivo, sul rilievo dell’integrale pagamento già eseguito dal primo acquirente. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti ricorrono per cassazione deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è respinto per due concorrenti ragioni. Anzitutto non sussiste l’omesso esame del fatto storico, poiché il giudice regionale ne ha dato conto nella parte espositiva della sentenza, richiamando la circostanza del pagamento integrale eseguito dall’acquirente in sede di registrazione del provvedimento di aggiudicazione del 1991. Il riferimento dimostra che il fatto è stato rilevato, ma giudicato irrilevante rispetto a una decisione incentrata sulla tassazione della sentenza di usucapione e non sul preesistente decreto di trasferimento.

Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. presuppone un difetto assoluto di valutazione, non una valutazione implicita ma chiara di non incidenza sulla decisione. La Corte ribadisce così che l’omesso esame rilevante non si configura quando il giudice di merito ha esaminato la circostanza e ne ha tratto conseguenze motivate.

Quanto al secondo profilo, la decisione è corretta nel merito. È palese la diversità dei titoli di acquisto: il primo fondato sul decreto di trasferimento del 1991, il secondo sulla sentenza di usucapione del residuo 50%, evidentemente ritenuto non acquisito dall’originario avente causa a non domino. La tassazione colpisce il secondo titolo, distinto e autonomo rispetto al primo.

Da tale diversità discende l’obbligo solidale dei ricorrenti, in quanto parti della causa civile, nei confronti del fisco, ai sensi dell’art. 57 d.P.R. n. 131/1986, restando impregiudicata la rivalsa nei rapporti interni. La regola della solidarietà tributaria opera indipendentemente dall’esito del giudizio e anche nell’ipotesi di usucapione.

La Corte rileva infine che il secondo rilievo della pronuncia regionale, relativo all’assenza di prova del passaggio in giudicato della sentenza d’appello che avrebbe riformato quella tassata, non è stato investito da specifico motivo di impugnazione, con conseguente formazione del giudicato interno su tale punto. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese di lite e con i presupposti per il versamento di somma pari al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *