Reato continuato tra detenzione e porto d’arma da fuoco (Cass. pen. Sez. I n. 37692 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell’arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista la prova che l’arma non sia stata in precedenza detenuta. In mancanza di specificazioni difensive sulla contemporaneità delle condotte, il giudice può attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto. Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva esige, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., un’approfondita verifica di concreti indicatori — omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e programmazione — non essendo sufficiente valorizzarne taluno se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea.
Il Fatto
Il condannato propone incidente di esecuzione chiedendo, in via principale, la revoca ex art. 669 cod. proc. pen. di una sentenza di condanna per porto d’armi in luogo pubblico e, in subordine, l’applicazione della disciplina del reato continuato tra quel fatto e quello giudicato con altra sentenza per detenzione d’arma e concorso esterno in associazione mafiosa.
Il giudice dell’esecuzione rigetta l’istanza, rilevando la diversità naturalistica e giuridica delle imputazioni e l’assenza di prova che l’arma fosse stata detenuta al precipuo fine di portarla in luogo pubblico. Avverso tale ordinanza il condannato ricorre per cassazione con due motivi, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 669 e 671 cod. proc. pen. e dell’art. 81, secondo comma, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, concernente l’asserita violazione del ne bis in idem in relazione alle due pronunce di condanna. Il motivo è infondato. La decisione reiettiva del giudice dell’esecuzione è corretta, dovendosi dare continuità al principio per cui, in tema di armi, il porto illegale assorbe per continenza la detenzione solo quando la detenzione inizi contestualmente al porto e vi sia prova che l’arma non fosse stata in precedenza detenuta.
Nel caso concreto manca qualsiasi elemento dal quale dedurre la contestualità tra detenzione e porto della pistola. La mancata allegazione, da parte del condannato, di motivi a dimostrazione della coincidenza naturalistica dei due momenti induce logicamente ad applicare il criterio della priorità temporale della detenzione rispetto al porto. Sul punto la Corte richiama il precedente Sez. I n. 27343 del 04.03.2021, Amato.
Il secondo motivo è invece fondato. La motivazione con cui l’ordinanza ha escluso la continuazione si rivela essenzialmente assertiva, priva di congruo supporto argomentativo. In sintonia con le Sezioni Unite n. 28659 del 18.05.2017, Gargiulo, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede esecutiva, di un’approfondita verifica di concreti indicatori: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita.
Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione ha affermato in modo apodittico che non vi è prova che il condannato abbia detenuto l’arma al fine di portarla in luogo pubblico. È del tutto mancata l’analisi del contesto in cui le condotte si sono estrinsecate e la verifica di tutti gli indici sintomatici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzione in diversa composizione, ai sensi della sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013, perché proceda a nuovo esame dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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