Revocazione per errore di fatto: inammissibile se non impugnato il capo autonomo (Cons. Stato n. 6045 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revocazione per errore di fatto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., il vizio deve derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, deve attenere a un punto non controverso sul quale la decisione non abbia espressamente motivato ed essere stato elemento decisivo della pronuncia. L’errore di fatto non può confondersi con l’attività valutativa del giudice. Il ricorso per revocazione è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibile l’appello per mancata impugnazione di un capo autonomo e il ricorrente non alleghi né provi di aver effettivamente censurato quel capo, limitandosi a contestare l’asserita incompatibilità in fatto affermata dal giudice.
Il Fatto
Il Comune ha rilasciato un permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato residenziale, previa demolizione di un edificio preesistente, nell’ambito di un intervento di recupero e riqualificazione urbana. Il titolo, originariamente rilasciato a un privato, è stato poi volturato in favore della società acquirente dell’immobile, che ha avviato i lavori.
Il proprietario di un immobile confinante ha impugnato il titolo davanti al T.a.r. Abruzzo, che con sentenza n. 171 del 2024 ha accolto il ricorso e annullato il permesso, ravvisando plurimi profili di illegittimità, tra cui il mancato rispetto dell’obbligo di cessione al Comune del 30% della superficie del piano terra da destinare a porticati pubblici. Il Comune e la società hanno proposto appello, principale e incidentale. Con la sentenza n. 6432 del 21 luglio 2025 la Sezione ha dichiarato inammissibili entrambi gli appelli, per mancata impugnazione di quel capo autonomo. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce i tre requisiti dell’errore di fatto revocatorio: la percezione materiale erronea degli atti, la sua incidenza su un punto non controverso e non motivato, il rapporto di causalità con la decisione. L’errore deve consistere in una svista o in un abbaglio dei sensi, che determini un contrasto tra la sentenza e gli atti di causa, senza coinvolgere l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni.
Su questa base il ricorso è inammissibile. La ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare di aver impugnato, con l’appello incidentale, il capo della sentenza di primo grado che aveva accertato in modo autonomo l’illegittimità del permesso. Non lo ha fatto: l’atto introduttivo non enuclea il motivo o il punto dell’appello con cui quel capo sarebbe stato censurato.
La società insiste piuttosto sull’asserita incompatibilità in fatto tra la cessione dell’area per i porticati pubblici e il transito veicolare verso i parcheggi interrati. Ma tale doglianza, osserva la Sezione, quand’anche fondata, costituirebbe al più un errore di giudizio, non un errore di fatto revocatorio. La sentenza impugnata, del resto, non compie alcun accertamento autonomo su quel punto: si limita a riportare l’accertamento del T.a.r. per evidenziarne la portata decisoria e la mancata specifica censura.
Nel merito, il Collegio aggiunge che la statuizione di primo grado è esente dall’error in iudicando contestato. L’art. 42, comma 9, delle n.t.a. prevede la cessione gratuita dell’area destinata a porticati pubblici e l’uso parziale a fini turistici o commerciali, purché non si crei intralcio alla prevalente circolazione pedonale. Il transito veicolare dei proprietari non è contemplato e grava l’area di un peso che vanifica la destinazione impressa dalla norma.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società alla rifusione delle spese in favore del confinante e compensazione nei confronti del Comune.
Nota della Redazione
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