Payback sanitario legittimo ma quantum rimesso al giudice ordinario (TAR Lazio n. 10000 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la regione o la provincia autonoma, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, definisce l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano e determina l’importo dovuto da ciascuna non è espressione di potere autoritativo, ma si sostanzia in un’attività meramente ricognitiva e riepilogativa. Ne deriva che la controversia relativa al quantum debeatur coinvolge un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Il meccanismo del payback non viola i principi di irretroattività, affidamento e libertà di iniziativa economica, essendo già noto agli operatori sin dal 2015 nei suoi tratti essenziali e costituendo un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato gli atti statali e provinciali con cui è stato attivato il meccanismo del c.d. payback per le annualità 2015–2018, contestando la tardiva adozione del decreto di certificazione dello sforamento, i criteri di calcolo e la legittimità costituzionale e comunitaria della normativa di riferimento. Il ricorso, originariamente presentato in via straordinaria al Presidente della Repubblica e trasposto in sede giurisdizionale, censurava sia i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, sia la determinazione dirigenziale della Provincia Autonoma di Trento che quantificava l’importo dovuto dalla ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso limitatamente all’impugnazione dei provvedimenti provinciali. La determinazione dirigenziale, pur formalmente qualificata come “provvedimento”, non implica alcuna spendita di potere autoritativo: la regione o provincia autonoma si limita a porre lo sforamento, già certificato dal decreto ministeriale, a carico delle aziende, applicando matematicamente una percentuale fissata ex lege al fatturato di ciascuna. Si tratta di attività interamente vincolata, che instaura un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa, radicato a valle del potere autoritativo. La cognizione spetta quindi al giudice ordinario, innanzi al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a..
Nel merito, il Collegio ha richiamato la Corte costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il payback misura ragionevole e proporzionata nel bilanciamento tra l’esigenza di razionalizzazione della spesa sanitaria e la libertà di iniziativa economica. La Corte ha qualificato il prelievo come contributo solidaristico rientrante nell’ambito dell’art. 23 Cost., rispettoso della riserva di legge perché la disciplina individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e procedure applicative.
Quanto alla dedotta violazione dell’affidamento e del principio di irretroattività, il TAR ha osservato che già dall’entrata in vigore del d.l. n. 78/2015 il sistema del payback era noto agli operatori: le quote di ripiano (dal 40% al 50%) e il criterio di ripartizione in base all’incidenza del fatturato erano predeterminati. Il tetto regionale è stato poi fissato al 4,4% del fabbisogno standard, misura identica al tetto nazionale, che le imprese avrebbero dovuto conoscere con l’ordinaria diligenza. La successiva normativa del 2022 ha reso operative procedure già esistenti, senza innovare sul piano sostanziale.
Il Collegio ha infine escluso la fondatezza delle censure sui criteri di calcolo e sulla mancata rinegoziazione dei contratti. L’applicabilità del meccanismo era conosciuta al momento della stipula, rendendo irrilevante l’omesso tentativo di rideterminazione dei prezzi. La sentenza ha quindi respinto il ricorso nella parte concernente gli atti statali, con compensazione delle spese per la complessità della controversia.
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Nota della Redazione
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