Destagionalizzazione dei chioschi balneari subordinata alla valutazione concreta del paesaggio (TAR Sicilia n. 2530 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni regionali che consentono il mantenimento annuale delle strutture balneari non attribuiscono un diritto automatico alla destagionalizzazione, ma operano solo a seguito di una valutazione concreta dell’autorità preposta alla tutela del paesaggio sulla compatibilità della permanenza dell’opera con il valore paesaggistico e ambientale del sito. Il giudizio della Soprintendenza, espressione di valutazione tecnico-discrezionale, è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, del travisamento dei fatti e dell’inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione. Gli interessi pubblici alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, riconducibili agli artt. 9 e 41, comma 2, Cost., possono giustificare la limitazione dell’attività economica alla sola stagione balneare. Il ricorso avverso un siffatto diniego è respinto quando la motivazione dell’amministrazione risulti ampia, circostanziata e sorretta da elementi concreti di rischio.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva uno stabilimento balneare con annesso chiosco prefabbricato in legno adibito a bar e ristorazione, in forza di una concessione demaniale marittima risalente al 2006. Il titolo originario prevedeva l’installazione a carattere stagionale, nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno. In vista della scadenza della stagione estiva 2025, la società comunicava al S.U.A.P. comunale e alla Soprintendenza la volontà di mantenere installato il chiosco per l’intero anno solare, invocando gli artt. 42, commi 4, 5 e 6, l.r. Sicilia n. 3/2016 e 2 l.r. Sicilia n. 15/2005.
L’A.R.T.A./S.T.A. di Trapani non formulava rilievi. La Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, con provvedimento n. 89599 del 7 novembre 2025, vietava invece il mantenimento annuale, rilevando il detrimento che la permanenza invernale avrebbe arrecato a un ecosistema e bene paesaggistico di particolare valore e fragilità. Il Comune di Marsala, con determinazione n. 48 del 23 dicembre 2025, imponeva a sua volta lo smontaggio immediato e il ripristino dello stato dei luoghi. La società impugnava entrambi gli atti, contestando l’esistenza di un interesse pubblico alla libera fruizione invernale e censurando la carenza istruttoria e motivazionale. Con motivi aggiunti del 27 maggio 2026 gravava anche la relazione istruttoria soprintendentizia acquisita in sede di accesso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla premessa che l’art. 42, commi 4, 5 e 6, l.r. n. 3/2016, pur consentendo la destagionalizzazione, non elimina la valutazione di compatibilità paesaggistica. All’autorità preposta alla tutela del vincolo resta rimessa un’ampia e completa valutazione sulla permanenza annuale delle opere rispetto all’interesse paesaggistico.
Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 2559 del 2023, secondo cui le disposizioni regionali operano solo previa valutazione concreta dell’autorità competente sulla compatibilità dell’uso della costa in periodi ulteriori rispetto alla stagione balneare. Viene citata anche Corte cost. n. 232/2008 sui principi costituzionali in materia. Conforme è C.G.A.R.S. n. 709 del 2024, per il quale gli interessi pubblici sensibili ambientali e paesaggistici possono giustificare la negazione del mantenimento annuale della struttura, ove ne sia rilevata la pregiudizialità per il patrimonio naturalistico della zona.
Nel caso concreto, la Soprintendenza ha espresso una valutazione tecnico-discrezionale sorretta da argomenti non irragionevoli. La motivazione richiama la diversità dei contesti estivo e invernale, la temporaneità dell’incidenza, la fragilità dell’ecosistema dunale, la fruizione visiva del panorama costiero e il rinaturalizzarsi delle aree sottoposte a pressione antropica. L’area risulta adeguatamente individuata e i rischi evidenziati.
Quanto alla relazione istruttoria, essa dettaglia il regime vincolistico e descrive l’orografia del sito, precisando che le strutture precarie sono ammissibili solo in quanto reversibili e non continuative. Il Tribunale ricorda che le censure che investono il merito delle valutazioni altamente discrezionali sono inammissibili, essendo la salvaguardia paesaggistica un limite legittimo all’iniziativa economica. Infine, la stessa relazione paesaggistica di parte conferma il lieve dislivello dell’area e la presenza di dune, smentendo la ricostruzione della ricorrente. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese verso l’Assessorato e nulla verso il Comune non costituito.
Nota della Redazione
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