La prova documentale della banca prevale sull’assenza di annotazioni sul libretto (ABF Collegio di Milano n. 3185 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il libretto di deposito a risparmio ha natura causale: la banca è ammessa a provare l’effettiva esecuzione di un’operazione di prelevamento o versamento anche quando questa non risulti annotata sul libretto, purché la prova sia fornita mediante documentazione contabile univocamente riferibile al rapporto e idonea a contrastare le risultanze cartolari. La mancata annotazione dell’operazione estintiva sul libretto, quindi, non è di per sé sufficiente a fondare la pretesa al saldo quando la banca dimostri, con riscontri documentali coerenti per date e importi, che la liquidazione sia già avvenuta in favore di soggetto legittimato. Le risultanze del libretto, pur assistite dalla efficacia probatoria dell’art. 1835 cod. civ., non hanno valore di prova legale assoluta e cedono di fronte a prova contraria documentale.

Il Fatto

Il ricorrente, contitolare di un libretto di deposito a risparmio acceso il 3 marzo 2006 e ancora in suo possesso, chiedeva all’Arbitro l’accertamento del proprio diritto al saldo e la condanna della banca al pagamento della somma. Sosteneva che sul libretto non risultasse alcuna annotazione di estinzione, prelievo o chiusura e che solo a seguito di una richiesta di chiarimenti del 27.08.2025 l’intermediario avesse affermato che il rapporto era stato estinto nel 2008, senza però documentazione disponibile. Contestava l’efficacia probatoria delle scritture interne della banca e invocava l’art. 1835 cod. civ., nonché la disciplina sul rapporto dormiente di cui alla legge n. 266/2005.

La banca eccepiva l’inammissibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis, essendo il rapporto estinto nel 2008, e nel merito rilevava l’intervenuta prescrizione ex art. 2946 cod. civ. e la decadenza dagli obblighi di conservazione ex art. 2220 cod. civ.. Produceva una stampa della movimentazione informatica da cui risultava la chiusura del libretto con contestuale versamento dell’intero saldo sul conto corrente del cointestatario, all’epoca dipendente della banca.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di incompetenza temporale. La domanda del ricorrente non investe la verifica di un’operazione risalente, ma l’accertamento del suo attuale diritto al saldo, la cui sussistenza dipende proprio dalla contestata estinzione del rapporto contrattuale. L’oggetto del ricorso attiene quindi all’attualità del diritto fatto valere e rientra nella competenza dell’Arbitro.

Nel merito, il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato dei Collegi territoriali, in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il libretto di deposito ha natura causale e la banca può dimostrare che un’operazione di prelevamento sia stata effettivamente eseguita anche in assenza di annotazione sul libretto. La copia cartacea del libretto, pur assistita dall’efficacia probatoria dell’art. 1835 cod. civ., non costituisce pertanto prova legale assoluta.

Il Collegio ha quindi valorizzato la documentazione contabile prodotta dall’intermediario, univocamente riferibile al rapporto in esame, che evidenziava la chiusura del libretto con contestuale liquidazione del saldo in favore del cointestatario. Ha dato rilievo alla circostanza, non specificamente contestata, che la liquidazione sia avvenuta in favore di un soggetto legittimato ad operare e dipendente della banca: elemento che, unitamente alle risultanze documentali, faceva presumere la sua conoscenza delle movimentazioni del libretto anche in difetto di annotazione.

Alla luce della coincidenza di date e importi emergente dall’esame congiunto delle risultanze documentali, ritenute idonee a contrastare le risultanze cartolari del libretto, il Collegio ha concluso che il saldo fosse già stato liquidato in favore di uno dei due cointestatari. Il ricorso è stato pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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