SMS e caller id spoofing (ABF Collegio di Roma n. 4495 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento non autorizzate, ai sensi del d. lgs. n. 11 del 2010 come modificato dal d. lgs. n. 218 del 2017, il prestatore di servizi di pagamento risponde delle operazioni non autorizzate dall’utilizzatore, salvo che provi l’autenticazione con sistema a doppio fattore e la grave negligenza del cliente. La prova della corretta autenticazione costituisce prius logico rispetto alla valutazione della condotta dell’utilizzatore: in sua mancanza, l’intermediario è tenuto al rimborso integrale senza necessità di esaminare la negligenza. Nelle frodi riconducibili al cd. SMS-spoofing, accompagnate da caller id spoofing, la truffa è ritenuta particolarmente insidiosa e idonea a escludere la grave negligenza, salvo che il messaggio presenti indici di inattendibilità o anomalie. In tal caso si configura un concorso di colpa tra la negligenza del cliente e le criticità organizzative del servizio, con risarcimento determinato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.

Il Fatto

Il ricorrente disconosce cinque bonifici istantanei, per un importo complessivo di Euro 16.310,50, asseritamente disposti da terzi non autorizzati a seguito di una truffa. Quattro operazioni, per Euro 15.990,00, risalgono all’11 ottobre 2024; una quinta, di Euro 320,50, al 29 ottobre 2024. La vicenda prende avvio da un messaggio di testo inseritosi nella chat con l’intermediario, che invitava a contattare un’utenza telefonica per un’operazione sospetta. Dopo due chiamate interrotte, il ricorrente veniva contattato da un numero apparentemente riferibile a una stazione dei carabinieri e, convintosi dell’autenticità delle conversazioni, consentiva al sedicente operatore l’accesso all’home banking e il controllo remoto del proprio computer.

Il ricorrente rimprovera all’intermediario di aver consentito operazioni verso conti esteri, il mancato rispetto dei limiti dei bonifici istantanei e la debolezza dei sistemi di autenticazione. Chiede il rimborso di Euro 20.000,00 comprensivo di risarcimento del danno, oltre alle spese legali. L’intermediario resiste sostenendo la riconducibilità delle operazioni al cliente e l’avvenuta autenticazione a doppio fattore.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto il bonifico di Euro 320,50 del 29 ottobre 2024. L’intermediario non ha prodotto alcuna documentazione attestante l’autorizzazione tramite autenticazione a due fattori. L’operazione deve pertanto essere integralmente rimborsata, senza necessità di valutare la condotta dell’utilizzatore.

Quanto ai quattro bonifici dell’11 ottobre 2024, l’intermediario ha documentato che le operazioni sono state disposte dal dispositivo registrato del ricorrente mediante codice utente, data di nascita, codice segreto e push autorizzativa. Il Collegio ritiene provata l’autenticazione a due fattori: un fattore di conoscenza, il codice segreto, e un fattore di possesso, la notifica push sul dispositivo registrato.

Resta da valutare la grave negligenza. La truffa è riconducibile al cd. SMS-spoofing, con messaggio apparentemente proveniente dall’intermediario e chiamate da utenze riferibili allo stesso e ai carabinieri, come documentato dagli screenshot. Secondo l’orientamento condiviso dei Collegi territoriali richiamato nella decisione, tale tipologia è particolarmente insidiosa e esclude la grave negligenza, salvo che il messaggio presenti indici di inattendibilità o anomalie.

Nel caso concreto il messaggio indica un numero telefonico non riferibile all’intermediario e presenta una sintassi sconnessa. Il Collegio ravvisa pertanto un concorso di colpa, non paritario: risulta documentato che il ricorrente ha consentito ai malfattori il controllo da remoto del proprio computer, circostanza che rende preponderante la sua quota di responsabilità. Il risarcimento è determinato in via equitativa in Euro 4.700,00, comprensivo del rimborso integrale del bonifico di Euro 320,50.

Il Collegio respinge la censura sull’introduzione del servizio di bonifico istantaneo: la proposta di modifica unilaterale risulta caricata nell’area riservata e trasmessa via email il 10 agosto 2023, completa e con indicazione dei limiti di utilizzo, rispettati nelle disposizioni contestate. Quanto alle spese legali, richiamata la decisione del Collegio di coordinamento n. 4580 del 2025, il Collegio riconosce in via equitativa Euro 300,00, risultando documentata l’assistenza di un professionista nella predisposizione degli scritti difensivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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