Estinzione anticipata del finanziamento e rimborso dei costi up front (ABF Collegio di Bologna n. 33 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio di riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia basata su un principio di proporzionalità, è determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi valgono gli orientamenti consolidati dell’ABF. Le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione hanno natura up front quando l’incarico all’intermediario del credito riguarda attività circoscritte alla fase preliminare del contratto. Ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 continua ad applicarsi l’art. 125-sexies TUB nella versione vigente alla data della sottoscrizione, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Gli interessi legali sulla somma da restituire decorrono dal reclamo, quale atto formale di messa in mora.
Il Fatto
La ricorrente aveva stipulato nel 2020 un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, estinto in via anticipata nel gennaio 2025, in corrispondenza della quarantasettesima rata sulle centoventi originariamente previste. Ha lamentato il mancato rimborso di quanto dovuto per le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione, chiedendo la restituzione di complessivi euro 751,57 oltre agli interessi legali dal giorno dell’estinzione.
L’intermediario ha chiesto la riunione del ricorso a un altro proposto dalla medesima ricorrente, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., e ha eccepito di aver già restituito euro 1.582,64, oltre ad aver formulato una proposta transattiva di euro 317,65 rifiutata dalla controparte. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha respinto la richiesta di riunione, osservando che la presenza di due diversi contratti di finanziamento non configura un profilo di connessione idoneo a giustificare l’applicazione della norma processuale invocata.
Nel merito, la questione riguarda il diritto alla restituzione di parte dei costi del finanziamento per effetto dell’estinzione anticipata. Dall’estinzione deriva, per l’art. 125-sexies TUB, il diritto del finanziato a ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applica l’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall’art. 27 D.L. n. 104/2023, che richiama le disposizioni del TUB vigenti alla data della sottoscrizione e fa salva l’interpretazione della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Il Collegio ha richiamato il principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019, cui i Collegi ABF assicurano continuità: il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, e il criterio di riduzione dei costi istantanei è determinato in via integrativa secondo equità.
Nel caso concreto, il Collegio ha attribuito natura up front tanto alle spese di istruttoria quanto ai costi di intermediazione, perché l’atto di conferimento dell’incarico all’intermediario del credito descriveva attività circoscritte alla fase preliminare del contratto. Tenuto conto delle somme già rimborsate, ha quindi determinato il rimborso in euro 454,00.
Sugli interessi, il Collegio ha richiamato la decisione n. 5304 del 17 ottobre 2013 del Collegio di Coordinamento, che qualifica l’obbligazione come restitutoria e non risarcitoria, facendone decorrere il termine dal reclamo. Il ricorso è stato accolto in parte, con condanna dell’intermediario al contributo alle spese della procedura e al rimborso del versamento di presentazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 274 c.p.c. – Riunione di procedimenti relativi a cause connesse
- Art. 125-sexies TUB – Rimborso anticipato