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Citazione non notificata all’avvocato di fiducia: al condannato in assenza spetta la rescissione del giudicato (Cass. pen. Sez. II n. 15380 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, l’accesso al rimedio, a seguito della modifica dell’art. 629-bis cod. proc. pen. ad opera dell’art. 37 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è precluso dalla formale correttezza della declaratoria di assenza dell’imputato, nel caso in cui lo stesso, per la nullità assoluta conseguente all’omessa notifica al suo difensore di fiducia dell’atto introduttivo del giudizio, non rilevata nel processo di cognizione, sia stato incolpevolmente privato dell’effettiva conoscenza della celebrazione del processo nel suo complessivo sviluppo. (In motivazione, la Corte ha rilevato che l’omessa citazione del difensore di fiducia, tempestivamente nominato, compromette la consapevole partecipazione al dibattimento e l’esercizio di scelte difensive, anche in ordine alla proposizione di tempestiva impugnazione). (Rv. 289833-01)

Il Fatto

Ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini nel novembre 2020, l’imputato aveva nominato un difensore di fiducia. Il decreto di citazione diretta a giudizio era stato però notificato al difensore d’ufficio in precedenza designato e non a quello di fiducia. Il Tribunale di Lecce, notificato il decreto a mani dell’imputato, ne aveva dichiarato l’assenza e lo aveva condannato nel luglio 2025. Il difensore di fiducia non aveva mai ricevuto alcun atto e l’imputato aveva appreso della condanna solo nel novembre 2025, a termine per impugnare ormai scaduto.

La richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., presentata il 2 dicembre 2025, è stata dichiarata inammissibile per tardività dalla Corte d’appello di Lecce, che ha fatto decorrere il termine di trenta giorni dalla conoscenza del processo. Con il ricorso per cassazione la difesa ha sostenuto che il termine decorre dalla conoscenza della sentenza e che l’imputato, mai messo in condizione di partecipare al processo tramite il difensore di fiducia, era rimasto incolpevolmente estraneo al suo svolgimento.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione accoglie il ricorso. Muove dal testo dell’art. 629-bis, come modificato dall’art. 37 d.lgs. n. 150 del 2022: il condannato in assenza può ottenere la rescissione se prova di essere stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti dell’art. 420-bis “e” di non aver potuto impugnare la sentenza nei termini senza sua colpa; la richiesta va presentata entro trenta giorni dalla conoscenza della sentenza, non più del procedimento. Il termine decorre dal momento in cui il condannato ha avuto contezza degli estremi del provvedimento e della condanna (Sez. 2, n. 14510 del 2025); la Corte d’appello ha applicato una pronuncia anteriore alla riforma.

Quanto ai presupposti, la Corte ricorda che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta ex artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 2015), e richiama le Sezioni Unite Lovric (n. 15498 del 2021): il condannato in assenza che intenda far valere nullità assolute derivanti dall’omessa citazione propria o del difensore non può rivolgersi al giudice dell’esecuzione ex art. 670, ma può chiedere la rescissione allegando l’incolpevole mancata conoscenza del processo. La correttezza formale della dichiarazione di assenza non preclude il rimedio: il giudice deve verificare se l’assenza sia stata effetto di un’ignoranza incolpevole.

Il nuovo testo, vigente al momento della sentenza, rafforza queste tutele. Pur essendo l’imputato regolarmente citato, la mancata assistenza del difensore di fiducia può aver inciso sulla scelta di presenziare, di accedere ai riti alternativi e sui tempi e modi dell’impugnazione. Né si può configurare una colpa dell’imputato per non essersi informato, perché la mera “negligenza informativa” non equivale a volontà di sottrarsi al processo (Sez. 2, n. 33417 del 2025). La conoscenza della celebrazione del processo va intesa nel suo complessivo sviluppo, non nella sola esistenza. Diversamente, l’imputato resterebbe privo di ogni tutela, non potendo neppure chiedere la restituzione nel termine, rimedio diverso per natura ed effetti (Sez. 5, n. 10996 del 2025).

La richiesta, presentata entro trenta giorni dalla conoscenza della sentenza, era tempestiva e fondata. La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e la sentenza del Tribunale di Lecce, affetta da nullità assoluta, e trasmette gli atti allo stesso Tribunale per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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