Pericolo di reiterazione concreto e attuale anche senza specifica occasione di reato (Cass. pen. Sez. 5 n. 14551 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. è concreto quando si dimostri l’esistenza di elementi non ipotetici ma reali, dai quali desumere la probabilità di recidiva; è attuale quando sia possibile formulare una prognosi sulla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale. Il relativo giudizio deve valorizzare elementi specializzanti, senza limitarsi all’astratta gravità del titolo di reato, e va fondato sull’analisi della personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto, e sulle sue concrete condizioni di vita. Non è richiesta la previsione di una “specifica occasione” per delinquere, poiché la valutazione dell’alta probabilità di una prossima ricaduta nel delitto non può che riferirsi alla consistente possibilità di recidiva nel periodo in cui potrebbero essere attive le cautele. In sede di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e logicità del discorso motivazionale, non una nuova o diversa valutazione dello spessore delle esigenze cautelari.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania applicava all’indagata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di furto pluriaggravato, commesso in concorso con altri soggetti su un’autovettura posteggiata lungo la pubblica via. L’indagine riguardava una serie di furti perpetrati all’interno di diverse autovetture in vari comuni del Cilento: l’identificazione era avvenuta tramite sistemi di videosorveglianza ed esiti di attività captativa. Il Tribunale di Salerno, adito ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza genetica.
Avverso il provvedimento di conferma l’indagata proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, contestando la mancata effettuazione di una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterate, secondo un’analisi accurata della fattispecie concreta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, rammentando che in materia di esigenze cautelari il sindacato di legittimità è limitato ai vizi argomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e logicità della motivazione, senza possibilità di procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. La ricostruzione dei fatti e la diversa valutazione degli indizi restano, pertanto, sottratte al controllo di legittimità.
Il Tribunale, nel confermare la misura, aveva valorizzato i gravi indizi di colpevolezza emergenti dalle immagini di videosorveglianza, che ritraevano l’indagata a bordo dell’autovettura utilizzata dagli autori per allontanarsi dal luogo del delitto; ella aveva ammesso l’addebito, dichiarando di essere la compagna di uno dei complici. Per la sussistenza delle esigenze cautelari, il giudice di merito aveva evidenziato l’assenza di un stabile lavoro lecito, il ristretto lasso temporale intercorso dalla perpetrazione del delitto e la circostanza che l’indagata avesse riportato altre due condanne per furto.
La Corte ha richiamato il principio per cui il pericolo di reiterazione è concreto ogni volta che si dimostri l’esistenza di elementi reali, non ipotetici, che consentano di dedurre la probabilità di recidiva, ed è attuale quando sia possibile formulare una prognosi sulla continuità del periculum nella sua dimensione temporale. Il giudizio prognostico deve valorizzare elementi specializzanti, senza limitarsi alla sola gravità del titolo di reato, e va fondato sull’analisi della personalità dell’accusato e sulle sue concrete condizioni di vita.
Il provvedimento impugnato si era conformato a tali direttrici ermeneutiche, avendo desunto la prognosi di recidiva dalla mancanza di un’attività lavorativa stabile, dalla contiguità con soggetti dediti alla perpetrazione di omologhi reati e dai precedenti penali specifici. Le censure proposte dalla ricorrente, legate a valutazioni astratte e non proiettate a una critica argomentata della motivazione, sono state pertanto ritenute finalizzate unicamente a ottenere un più favorevole epilogo valutativo e, come tali, infondate.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva