La critica politica non scrimina gli epiteti denigratori gratuiti sui social network (Cass. pen. Sez. 5 n. 8235 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esimente dell’esercizio del diritto di critica, di cui all’art. 51 cod. pen., postula la coesistenza di più requisiti: la veridicità dei fatti posti a fondamento della critica, un apprezzabile interesse pubblico alla loro divulgazione e il rispetto della continenza delle modalità espressive. In tema di diffamazione a mezzo social network, la valutazione della continenza deve considerare anche l’eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali. Il requisito della continenza è superato quando le espressioni, ancorché giustificate dalla vivezza del dibattito politico, si risolvano in un attacco personale e gratuito, in una aggressione verbale che esponga il soggetto criticato al pubblico disprezzo, prescindendo dalla verità dei fatti storici su cui si fonda l’elaborazione critica.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Verona, aveva assolto l’imputato per alcune condotte diffamatorie, ma lo aveva condannato per aver offeso la reputazione di un assessore comunale, definendolo ripetutamente su Facebook e su un blog accessibile al pubblico con epiteti quali “incapace”, “incompetente”, “saccente” e “supponente”, nonché con espressioni volgari e denigratorie, attaccandone la capacità di agire e la personalità.
Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’unico motivo di violazione dell’art. 51 cod. pen. e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’esimente del diritto di critica politica, valorizzando il contesto politico-amministrativo e la scarsa rilevanza individuale delle offese, ritenute volte a censurare l’operato dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la doglianza. Ha ricordato che l’esimente della critica, ai sensi dell’art. 51 cod. pen., richiede la sussistenza di un nucleo di verità dei fatti, di un interesse pubblico e del rispetto della continenza. Tale ultimo requisito, in particolare, attiene alle modalità espressive e viene meno quando queste si traducono in una mera aggressione verbale.
Con specifico riguardo al diritto di critica politica, la Corte ha precisato che, da un lato, la continenza non è violata da toni aspri e vibrati, considerata la perdita di carica offensiva di alcune espressioni nel dibattito politico; dall’altro, il limite è superato quando le frasi utilizzate intaccano la personalità morale del destinatario, anche se la polemica è giustificata dalla vivezza del dibattito.
Applicando tali principi, la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte territoriale che aveva escluso l’esimente per le frasi che descrivevano la parte civile come soggetto capace solo di “sparare caxxate e puttanate” e convinto di essere “uno e trino che si crede Dio”. Tali espressioni, di inequivoco significato denigratorio, erano state considerate generiche, non collegabili a specifici episodi e, quindi, volte alla gratuita manifestazione di sentimenti ostili, prescindendo dalla verità dei fatti storici.
La Corte ha quindi escluso che la scriminante potesse operare, poiché l’imputato non si era limitato a manifestare il proprio dissenso rispetto a scelte amministrative, ma aveva utilizzato modalità espressive inutilmente aggressive, sproporzionate e idonee a esporre la persona offesa al ludibrio e al pubblico disprezzo, oltrepassando ogni esigenza di critica e di controllo democratico.
Nota della Redazione
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