Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e onere della prova del repêchage (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22186 del 06.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repêchage del dipendente, potendo assolvervi anche mediante presunzioni, senza che sul lavoratore incomba alcun onere di allegazione dei posti assegnabili. L’inesattezza del rito non determina di per sé nullità della sentenza, assumendo rilevanza invalidante solo se la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatone. L’improcedibilità del gravame opera in caso di omissione della notifica, non di sua tardività.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Salerno, in riforma della decisione del Tribunale di Vallo della Lucania, ha dichiarato estinto il rapporto di lavoro e condannato la società datrice al pagamento, in favore del lavoratore, di un’indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre accessori.
La Corte territoriale ha ritenuto illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sia per difetto di indicazione dei motivi, sia per carenza di prova dell’impossibilità di repêchage. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi. Il motivo è infondato: secondo la giurisprudenza richiamata, non è aspecifico il gravame che esponga il punto sottoposto a riesame in fatto e in diritto in modo da consentire al giudice di coglierne natura, portata e senso, senza necessità di esplorare le vicende processuali.
Quanto alla dedotta improcedibilità per tardiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, la Corte ribadisce i principi generali: l’improcedibilità opera in caso di omissione della notifica, non di sua tardività, che semmai giustifica la rimessione in termini. Nel rito del lavoro, la notifica del ricorso privo del decreto è sanata dalla costituzione dell’appellato.
Sul mutamento del rito, la Corte conferma che l’inesattezza del rito non determina di per sé nullità della sentenza; la violazione assume rilevanza invalidante solo se la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale derivatone, quale una lesione del diritto di difesa o del contraddittorio. La Corte d’Appello, procedendo al mutamento anziché dichiarare l’inammissibilità, si è conformata a tale orientamento.
Nel merito, la Corte ricostruisce i presupposti del giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge n. 604/1966: la soppressione del posto, la riferibilità della scelta a effettive esigenze organizzative non simulate, l’impossibilità di reimpiego. L’onere probatorio grava sul datore di lavoro, che può assolverlo anche con presunzioni, restando escluso ogni onere di allegazione a carico del lavoratore.
La sentenza impugnata risulta conforme a tali principi, avendo accertato in fatto la carenza di prova delle ragioni produttive poste a base del recesso. Gli ultimi motivi, relativi a ultra– ed extra-petizione e alla valutazione delle prove sulla durata del rapporto, sono dichiarati inammissibili per difetto di specificità, non avendo la ricorrente trascritto o localizzato le conclusioni in contrasto con la pronuncia.
Nota della Redazione
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