Licenziamento collettivo comunicazione art 4 comma 9 e onere prova scelte (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10209 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamenti collettivi, la comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, legge n. 223/1991 deve contenere ed esplicitare le ragioni che fondano l’applicazione dei criteri di scelta, poiché è finalizzata a consentire ai singoli lavoratori il controllo tempestivo sulla correttezza della procedura. La sua incompletezza integra un vizio formale, distinto dal vizio sostanziale consistente nella violazione dei criteri di scelta, cui consegue la tutela indennitaria di cui all’art. 18, comma 7, terzo periodo, legge n. 300/1970, quantificabile tra dodici e ventiquattro mensilità. Non è sufficiente che le ragioni di preferenza risultino da documenti interni non allegati alla comunicazione conclusiva, perché in tal modo resta impedito il controllo sulla corretta applicazione della procedura.
Il Fatto
Una società avvia una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale e intima il recesso a un lavoratore nell’ambito di un reparto specifico. Il lavoratore impugna il licenziamento davanti al Tribunale, che in parziale accoglimento delle domande rileva la violazione dell’art. 4, comma 9, legge n. 223/1991 e applica la tutela indennitaria, condannando la società al pagamento di quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
La Corte d’Appello rigetta il reclamo della società. La violazione procedurale viene ravvisata perché la società non aveva provato di avere allegato alla comunicazione conclusiva la documentazione comprovante le ragioni della scelta di licenziare il ricorrente a preferenza di un collega dello stesso reparto, scelta pur ritenuta rientrante nelle esigenze tecnico-produttive e giustificata dalla maggiore competenza del collega. La società propone ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i due motivi, entrambi articolati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il secondo anche sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Con il primo la società censura la sentenza per avere ritenuto che la deroga ai criteri di scelta richieda una congrua motivazione, escludendone però il carattere sintetico. Con il secondo deduce la violazione dei criteri ermeneutici nella lettura dell’accordo sindacale sui criteri di scelta applicati nel reparto.
I motivi sono dichiarati inammissibili perché non centrati rispetto alla ratio decidendi della sentenza gravata. La Corte ricostruisce il quadro consolidato: la non corrispondenza al modello legale della comunicazione, così come la sua incompletezza, integrano una violazione delle procedure cui consegue la tutela indennitaria prevista dall’art. 18, comma 7, terzo periodo, legge n. 300/1970, in forza dell’art. 5, comma 3, legge n. 223/1991, come sostituito dall’art. 1, comma 46, legge n. 92/2012, richiamando Cass. n. 2587/2018 e Cass. n. 19010/2018.
La Corte chiarisce la distinzione tra vizio formale e vizio sostanziale. I giudici di merito hanno escluso vizi sostanziali e ravvisato un significativo vizio formale, consistito nella mancata esplicitazione, nella comunicazione, delle ragioni di preferenza di un collega rispetto all’altro nel medesimo reparto. La violazione non è stata ancorata alla mancanza di legittime ragioni tecnico-produttive né all’assenza delle maggiori competenze in capo al lavoratore non licenziato.
La Corte precisa che il giudice di merito non ha affermato che la comunicazione non possa essere sintetica, ma che le ragioni indicate per applicare i criteri concordati devono essere provate ed espresse nella comunicazione conclusiva. Questa è finalizzata a consentire ai singoli lavoratori il controllo tempestivo sulla correttezza procedimentale, anche per acquisire elementi di conoscenza e non comprimere lo spatium deliberandi per l’impugnazione nel termine di decadenza, richiamando Cass. n. 25807/2019 e Cass. n. 8680/2015. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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