Prescrizione contributi gestione separata e differimento del termine di pagamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8002 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 decorre dal momento in cui scade il termine per il loro pagamento. A tal fine, assume rilievo anche il differimento dei termini di versamento disposto da un decreto ministeriale, quale quello previsto dall’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010 per i contributi relativi all’anno 2009. La questione della prescrizione, in quanto di diritto, non è vincolata dalle allegazioni delle parti e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo aveva confermato la decisione del Tribunale di Termini Imerese che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps per la contribuzione dovuta alla gestione separata per l’anno 2009. Il giudice di merito aveva ritenuto maturata la prescrizione quinquennale, facendola decorrere dalla scadenza del termine di versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, individuata nel 16 giugno 2010.
L’Inps aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per non aver la Corte territoriale considerato che il D.P.C.M. 10 giugno 2010 aveva prorogato il termine di pagamento al 6 luglio 2010, con la conseguenza che la richiesta di pagamento, ricevuta dal contribuente il 30 giugno 2015, doveva ritenersi tempestiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente precisato che la prescrizione in materia previdenziale costituisce una questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte, richiamando il precedente di cui alla pronuncia n. 30303/2021.
Richiamando il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento, assumendo rilievo anche il differimento dei termini stessi, come quello previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 in relazione ai contributi per l’anno 2009.
La Corte ha chiarito che il differimento concerneva tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore, e non soltanto coloro che, in concreto, risultavano fiscalmente assoggettati sulla base di tali studi, non avendo optato per un diverso regime di imposizione. Tale interpretazione, già sostenuta nella pronuncia n. 10273/2021, comporta l’applicabilità generalizzata della proroga.
Alla luce dello slittamento della scadenza per il versamento dei contributi per l’anno 2009 al 6 luglio 2010, la richiesta di pagamento dell’Inps, pervenuta al destinatario il 30 giugno 2015, è stata ritenuta tempestiva, con conseguente esclusione della prescrizione del credito contributivo.
In accoglimento del ricorso, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, affinché proceda all’esame del merito della controversia, esclusa la prescrizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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