Decorrenza della pensione di vecchiaia dalla domanda di opzione al cumulo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13347 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di vecchiaia a carico della gestione separata, l’assicurato che si avvalga della facoltà di computare nella predetta gestione anche i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria ha diritto alla liquidazione del trattamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di opzione, ai sensi dell’art. 3 del d.m. n. 282 del 1996 e dell’art. 6 della l. n. 155 del 1981, e non dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile. Solo dalla data della domanda la contribuzione versata in altre gestioni può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta.
Il Fatto
Il lavoratore presentava all’INPS una domanda di pensione di vecchiaia a carico della gestione separata, con contestuale istanza affinché i contributi versati come dipendente venissero computati ai sensi dell’art. 3 del d.m. n. 282 del 1996. Egli chiedeva il ricalcolo della prestazione con decorrenza dal momento del perfezionamento dei requisiti, sostenendo di avere diritto ai ratei maturati dalla data anteriore alla domanda amministrativa.
La Corte d’Appello di Bologna accoglieva la domanda, ritenendo applicabile la disciplina generale di cui all’art. 6 della l. n. 155 del 1981 e riconoscendo la decorrenza del trattamento dal momento del perfezionamento dei requisiti di accesso. Avverso tale decisione l’INPS proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per l’erronea individuazione del termine di decorrenza della prestazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Istituto previdenziale, riportandosi al consolidato orientamento espresso da numerosi precedenti, tra cui Cass. n. 30256/2022, Cass. n. 21361/2021, Cass. n. 15458/2024, Cass. n. 2359/2025 e Cass. n. 11641/2025. Il Collegio ha condiviso e fatto propri i percorsi motivazionali di tali decisioni, non ravvisando ragioni per una rimeditazione.
La Corte ha ribadito che la facoltà di cumulo dei contributi versati in gestioni diverse non opera automaticamente, ma richiede una specifica domanda di opzione da parte dell’assicurato. Solo a seguito di tale manifestazione di volontà la contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria può essere computata nella gestione separata e concorrere alla formazione del montante contributivo necessario per la liquidazione della pensione.
Ne consegue che il momento di decorrenza del trattamento pensionistico non coincide con il perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi, ma con la data di presentazione della domanda di opzione. La Corte territoriale, avendo individuato la decorrenza in una data anteriore alla domanda, si è discostata dal principio di diritto sopra richiamato e la sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.