Licenziamento comunicato alla PEC del difensore: comunicazione idonea (Cass. civ. Sez. V n. 7480 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione del licenziamento all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, presso il cui studio il lavoratore abbia eletto domicilio nell’ambito del procedimento disciplinare, è idonea a rendere edotto il lavoratore del recesso datoriale. Lo statuto giuridico dell’avvocato, già nella disciplina vigente ratione temporis, attribuisce specifico rilievo alla PEC del difensore, quale domicilio digitale conoscibile dai terzi mediante la consultazione dell’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. L’elezione di domicilio presso il difensore, con indicazione del relativo indirizzo PEC come luogo di invio delle comunicazioni, rende tale indirizzo di disponibilità del lavoratore in via mediata, in ragione del legame fiduciario qualificato. Ne consegue che la comunicazione del recesso a tale indirizzo non viola l’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo vigente al momento degli illeciti contestati.
Il Fatto
Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato l’impugnazione da lui proposta nei confronti della struttura universitaria datrice di lavoro. Il giudizio di appello confermava la decisione del Tribunale di Bologna, che aveva a sua volta rigettato l’impugnazione del licenziamento disciplinare irrogato il 15 febbraio 2019.
Il ricorrente censurava la decisione di secondo grado per assenza di motivazione e per violazione dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, sostenendo la nullità del licenziamento per difetto di comunicazione al lavoratore secondo le modalità di legge. La struttura resisteva con controricorso e depositava memoria.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva l’assenza di motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., prospettando la nullità del licenziamento per mancata comunicazione dell’atto e dei motivi al lavoratore, eccezione che assumeva rilevabile d’ufficio. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, rilevando che il giudice di appello ha esaminato la questione e ha accertato come il lavoratore fosse pienamente edotto delle comunicazioni intervenute nei suoi confronti, a partire dal 5 febbraio 2019.
Il giudice di secondo grado ha quindi qualificato come idonea la comunicazione effettuata a mezzo PEC all’indirizzo del difensore, in applicazione dell’art. 52-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 vigente ratione temporis. Determinante è risultata l’elezione di domicilio effettuata dal lavoratore presso lo studio del proprio avvocato, con espressa richiesta di invio delle comunicazioni al relativo indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.
Con il secondo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 2 e 6 della legge n. 604 del 1966, sostenendo che la novella introdotta dal d.lgs. n. 75 del 2017 non si applicasse agli illeciti commessi tra il 2009 e il 2011 e che, pertanto, la comunicazione del licenziamento alla PEC del difensore fosse inidonea. Anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La Corte ha chiarito che la decisione di appello considera la qualità di avvocato del soggetto presso cui il lavoratore ha eletto domicilio. Lo statuto professionale dell’avvocato attribuisce rilievo privilegiato alla PEC, quale domicilio digitale consultabile attraverso l’indice nazionale degli indirizzi PEC. Sul punto richiama Cass., SU n. 23620 del 2018 e Cass. n. 16581 del 2020, secondo cui l’indicazione della PEC, senza specificazioni limitative, è idonea a far scattare l’obbligo della notificazione telematica.
La legittimità della comunicazione del licenziamento all’indirizzo PEC del difensore — accertata in fatto dal giudice di appello come idonea a rendere edotto il lavoratore del recesso — priva di rilievo le ulteriori doglianze. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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