Licenziamento disciplinare contestato tardivamente vizio sostanziale tutela indennitaria forte (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12393 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il licenziamento dichiarato illegittimo non risolve il rapporto di lavoro, che resta soltanto sospeso per il rifiuto datoriale della prestazione, sicché il datore di lavoro può rinnovare il licenziamento, anche per fatti divenuti noti successivamente alla reintegra, nel rispetto dell’art. 7 legge n. 300/1970. La contestazione disciplinare tardiva integra un vizio di natura sostanziale, perché attiene al momento funzionale e non genetico del rapporto, derivando dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede. Al vizio consegue l’applicazione della tutela indennitaria cd. forte di cui all’art. 18, comma 5, legge n. 300/1970, restando la tutela indennitaria cd. debole relegata alla sola violazione di natura procedurale, ovvero alla contestazione avvenuta oltre i termini previsti dalla legge o dal contratto collettivo.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente a tempo indeterminato di una società, era stato licenziato nel 2017 per assenza ingiustificata dal lavoro. Il licenziamento veniva annullato in sede giudiziale con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro.
Ricostituito ope iudicis il rapporto, la società nel giugno 2018 contestava disciplinarmente al dipendente di avere utilizzato, nel giudizio sul primo licenziamento, due registrazioni audio effettuate all’insaputa degli interlocutori, e procedeva poco dopo a un nuovo licenziamento. L’impugnazione ex lege n. 92/2012 veniva accolta in opposizione quanto alla tardività della contestazione, ma la Corte d’appello, in riforma parziale, dichiarava risolto il rapporto e riconosceva la sola tutela indennitaria forte. La società ricorreva per cassazione con due motivi, contrastati dal controricorso del lavoratore.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la conferma della valutazione di tardività della contestazione, sostenendo che alla data della conoscenza dei fatti il lavoratore non era più dipendente e che difettava comunque un pregiudizio concreto alle sue esigenze difensive.
La Corte articola il rigetto su due piani. Sul piano della persistenza del rapporto, richiama il principio per cui il licenziamento illegittimo non risolve il vincolo ma ne determina la sospensione della prestazione per rifiuto datoriale, con la conseguenza che il datore può rinnovare il recesso in base ai medesimi o a diversi motivi. Da qui l’infondatezza della tesi secondo cui, a rapporto ormai reciso, nessuna prerogativa disciplinare sarebbe stata esercitabile: la giuridica persistenza del rapporto consentiva alla società di contestare “senza ritardo” l’addebito, come prescritto dall’art. 7 legge n. 300/1970, una volta conosciutolo in coincidenza con la notifica del ricorso.
Sul piano del merito, le censure sono dichiarate inammissibili. L’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, tenendo conto delle ragioni del ritardo — tempo necessario all’accertamento dei fatti, complessità dell’organizzazione d’impresa — con valutazione riservata al giudice di merito e insindacabile in legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici. Nel caso concreto le argomentazioni della Corte distrettuale risultano congrue, ancorate al momento della conoscenza del fatto nei suoi essenziali contenuti di tempo, luogo e riferibilità al lavoratore, rispetto al quale il differimento dell’incolpazione era privo di giustificazione.
Il secondo motivo investe gli effetti del vizio. La Corte conferma l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 30985/2017, seguito da giurisprudenza conforme, che attribuisce natura sostanziale alla contestazione tardiva in quanto derivante dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede e attenente al momento funzionale del rapporto. Ne deriva l’applicazione della tutela indennitaria forte prevista dal comma 5 dell’art. 18 legge n. 300/1970, mentre la tutela indennitaria debole di cui al comma 6 resta confinata all’ipotesi di violazione procedurale, cioè di contestazione oltre i termini di legge o di contratto collettivo.
Il ricorso è quindi rigettato, con regolamento delle spese secondo soccombenza e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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