Accertamento della subordinazione nel lavoro agricolo: oneri del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7626 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che qualifica il rapporto di lavoro come autonomo non è affetta da vizio motivazionale se espone, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione, restando implicitamente disattesi tutti gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata. È inammissibile il ricorso per cassazione che, nel lamentare la mancata ammissione di testi o il mancato esame di domande di inquadramento, non assolva agli oneri di cui agli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, cod. proc. civ., non fornendo gli elementi per desumere la violazione degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ. e non localizzando gli atti introduttivi dei gradi di merito. L’omesso esame di allegazioni e istanze istruttorie non è riconducibile al paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
Il Fatto
Il lavoratore conveniva in giudizio la società, chiedendo l’accertamento del carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso dal 2003 al 2012 e la condanna al pagamento delle differenze retributive, con domanda subordinata di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 cod. civ. Il Tribunale rigettava le domande, qualificando il rapporto come lavoro autonomo, e la Corte di Appello confermava la decisione, rilevando anche un profilo di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità.
La Corte territoriale riteneva indimostrato il carattere subordinato del rapporto e respingeva l’istanza di supplenza tramite l’art. 232 cod. proc. civ. Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando, tra l’altro, la nullità della sentenza per motivazione apparente, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ. per la mancata escussione di tutti i testi indicati in lista.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha trattato congiuntamente le censure, dichiarandole inammissibili. Ha rilevato che dal testo della sentenza impugnata non risultava che il lavoratore avesse chiesto l’inquadramento come dirigente o fattore di campagna, né che avesse proposto le specifiche istanze istruttorie di cui oggi lamenta l’omesso esame. Il ricorso, pertanto, non assolveva agli oneri di cui agli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, cod. proc. civ., non fornendo elementi per desumere la violazione degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ. e non localizzando gli atti introduttivi dei giudizi di merito né i verbali di udienza.
In particolare, la Corte ha sottolineato come il ricorso non chiarisse se la mancata escussione del teste fosse stata oggetto di uno specifico motivo di appello o di una mera richiesta, né consentisse di comprendere se le circostanze su cui il teste avrebbe dovuto riferire fossero differenziate rispetto a quelle già oggetto di prova. Ha inoltre precisato che l’omesso esame di allegazioni e di istanze istruttorie non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che riguarda esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, avente carattere decisivo.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui la riformulazione della norma ad opera del d.l. n. 83/2012 ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al “minimo costituzionale”, denunciabile solo in caso di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva invece esplicitato le ragioni per cui aveva escluso la subordinazione, valorizzando l’assenza di un orario di lavoro e di un controllo gerarchico e la notevole autonomia operativa del lavoratore, desunta da deposizioni testimoniali e documentazione.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile anche la doglianza relativa alla mancata determinazione del corrispettivo per il lavoro autonomo, non avendo il ricorrente allegato e dimostrato di aver formulato tale domanda in primo grado e di averla riproposta in appello, dove l’unica domanda subordinata concerneva l’azione di arricchimento ingiustificato, rimasta peraltro incensurata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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