Reddito di cittadinanza, nessuna abrogazione dell’incriminazione per le false comunicazioni (Cass. pen. Sez. III n. 39577 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La legge di Bilancio n. 197 del 2022 non ha determinato l’abrogazione del delitto di indebita percezione del reddito di cittadinanza di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019. L’effetto abrogativo degli artt. da 1 a 13 del medesimo decreto-legge, disposto dall’art. 1, comma 318, è difatti differito al 10 gennaio 2024. In forza dell’art. 13, comma 3, d.l. n. 48 del 2023, ai benefici del reddito di cittadinanza continuano ad applicarsi le disposizioni penali vigenti al momento della concessione per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023. Ne consegue la perdurante applicabilità della sanzione penale e l’annullamento con rinvio della sentenza di proscioglimento che abbia ritenuto il fatto non più previsto dalla legge come reato.

Il Fatto

Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 469 cod. proc. pen., il Tribunale di Mantova ha prosciolto un imputato dal reato di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019, ritenendo che il fatto non fosse più previsto dalla legge come reato a seguito della legge di Bilancio del 2023.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia, deducendo violazione di legge: l’abrogazione invocata dal giudice di merito non avrebbe inciso sulla rilevanza penale del fatto. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva che il ricorso è ammissibile ai sensi dell’art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., in presenza dell’acquiescenza del ricorso del Procuratore della Repubblica di Mantova, richiamando la Sezioni Unite n. 21716 del 23.02.2023. La sentenza impugnata è stata pronunciata il 05.02.2024, dunque prima del 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge n. 114 del 2024 che ha escluso l’appellabilità delle sentenze di proscioglimento per i reati dell’art. 550 cod. proc. pen. In assenza di disciplina transitoria opera il principio del tempus regit actum: rileva il regime impugnatorio vigente al momento della pronuncia, quando sorge il diritto all’impugnazione (Sez. V n. 6984 del 05.02.2025). Il ricorso del Procuratore generale va quindi qualificato come ricorso per saltum, avendo denunciato violazione di legge.

Nel merito il ricorso è fondato. La Corte conferma l’indirizzo secondo cui la legge di Bilancio del 2023 non ha abrogato il delitto di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 (Sez. III n. 39155 del 24.09.2024; Sez. III n. 7541 del 24.01.2024). L’art. 1, comma 318, legge n. 197 del 2022 ha previsto l’abrogazione degli artt. da 1 a 13 di quel decreto, ma con effetti decorrenti dal 10 gennaio 2024. Pur essendo la legge entrata in vigore già il 10 gennaio 2023, l’efficacia dell’abrogazione era differita e, fino a quella data, l’art. 7 e i suoi effetti penali restavano applicabili.

Prima di tale scadenza il legislatore è intervenuto con il d.l. n. 48 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 2023. Dopo aver riproposto all’art. 8 previsioni incriminatrici identiche a quelle dell’art. 7 per i nuovi benefici economici, l’art. 13, comma 3, ha stabilito che al reddito di cittadinanza continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data di concessione del beneficio, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 49686 del 13.07.2023, che hanno osservato come il legislatore, nell’introdurre l’assegno di inclusione, abbia contestualmente fatto salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina. La previsione transitoria assicura tutela penale all’erogazione del reddito di cittadinanza in conformità ai presupposti di legge, coordinando la soppressione del beneficio con la nuova incriminazione dell’art. 8 d.l. n. 48 del 2023, che continua a prevedere il medesimo disvalore penale delle condotte di mendacio e di omessa comunicazione.

Consegue l’annullamento con rinvio, disposto innanzi alla Corte d’appello di Brescia quale giudice di secondo grado: la sentenza di proscioglimento, pronunciata in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello dell’art. 469 cod. proc. pen. ed era appellabile (Sez. II n. 16478 del 03.04.2024).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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