Coltivazione di stupefacenti e mancata correlazione tra accusa e condanna (Cass. pen. Sez. VII n. 29628 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata correlazione tra imputazione e sentenza, dedotta ex artt. 521 e 522 cod. proc. pen., non sussiste quando l’imputato, nel corso dell’interrogatorio, abbia ammesso la condotta poi ritenuta in sentenza e abbia impostato su di essa la propria linea difensiva, dimostrando così di avere percepito l’accusa nella sua effettiva configurazione. Ai fini della non punibilità della coltivazione di sostanza stupefacente per uso personale, non è sufficiente la rudimentalità asserita della coltivazione: occorre che essa, in assenza di significativi indici di inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, per forma domestica, tecniche rudimentali e scarso numero di piante. È inammissibile il ricorso che si limiti a prospettare una valutazione alternativa delle fonti probatorie, contrapponendosi a consolidati orientamenti di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 31 gennaio 2025, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell’imputato per il reato di coltivazione illecita di sostanza stupefacente del tipo marijuana, riqualificata rispetto all’originaria contestazione di commercio, e per resistenza al pubblico ufficiale. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo ha dedotto vizi della motivazione e violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per mancata correlazione tra chiesto e pronunciato, essendo stata contestata originariamente una fattispecie di commercio e non di coltivazione, senza che la difesa avesse potuto interloquire. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata considerazione della destinazione della coltivazione all’uso personale, in presenza di una quantità ricavata modesta e di una serra artigianale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Le censure, osserva il Collegio, sono riproduttive di profili già vagliati e disattesi dai giudici di merito con corrette argomentazioni e mirano a prefigurare una valutazione alternativa delle fonti probatorie, ponendosi in contrasto con consolidati orientamenti di legittimità.
Quanto al primo motivo, la prospettata mancata corrispondenza tra imputazione e condanna è manifestamente insussistente. Lo stesso imputato, sottoposto a interrogatorio, ha affermato di avere coltivato la sostanza stupefacente sottoposta a sequestro, seppure per uso personale, dando per scontato che l’accusa mossa nei suoi confronti fosse quella di coltivazione e proponendo una linea difensiva proprio contro tale accusa. Dalla stessa formulazione dell’imputazione emerge, inoltre, che il commercio contestato costituiva un elemento ulteriore rispetto alla detenzione della sostanza ricavata dalla coltivazione, elemento ritenuto non sufficientemente provato già dal giudice di primo grado.
Anche il secondo motivo è inammissibile. La rudimentalità della coltivazione è meramente asserita dalla difesa, a fronte di un notevole numero di dosi ricavabili, centoquattro, e di un elevato livello di organizzazione, con serra dotata di areazione, aspirazione, impianto di videosorveglianza e lampade. I giudici di merito hanno dunque correttamente ritenuto insussistenti i requisiti fissati dalla giurisprudenza di legittimità per l’esclusione della tipicità, ovvero una coltivazione che, in assenza di significativi indici di inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale.
Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 12348 del 19/12/2019, dep. 16/04/2020, Rv. 278624. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 giugno 2000 e rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 521 c.p.p. – Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza
- Art. 522 c.p.p. – Nullità della sentenza per difetto di contestazione
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso