Conversione del ricorso per cassazione in opposizione al provvedimento del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. 2 n. 4708 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento emesso de plano dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. non è suscettibile di ricorso per cassazione, ma soltanto di opposizione dinanzi allo stesso giudice che lo ha emesso. Il ricorso per cassazione erroneamente proposto avverso tale provvedimento non deve essere dichiarato inammissibile, bensì riqualificato come opposizione, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione.

Il Fatto

Con sentenza del 19/05/2025 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Napoli aveva pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., senza nulla disporre in ordine al sequestro di una somma di denaro rinvenuta in contanti presso il domicilio dell’imputato. Successivamente, in data 04/07/2025, il medesimo giudice emetteva ordinanza de plano con la quale disponeva la confisca per equivalente della predetta somma, qualificandola come provento del reato sulla base dell’ammissione dei fatti resa dall’imputato in sede di richiesta di patteggiamento.

Avverso tale ordinanza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’abnormità del provvedimento e il vizio di motivazione in ordine alla riconducibilità della somma ai fatti di reato.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato un contrasto giurisprudenziale in ordine alla sorte del ricorso per cassazione proposto avverso i provvedimenti emessi de plano dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Secondo un primo orientamento, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile, non potendo trovare applicazione il principio di conversione dell’impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., attesa la natura non impugnatoria dell’opposizione in sede esecutiva. Un diverso e prevalente indirizzo ritiene invece che l’eventuale ricorso debba essere riqualificato come opposizione, sulla base del principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis.

La Corte ha aderito a quest’ultima impostazione, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 3026 del 2002, secondo cui l’opposizione ai provvedimenti del giudice dell’esecuzione non ha natura di mezzo di impugnazione ma di istanza diretta al medesimo giudice per ottenere una decisione in contraddittorio. Ha inoltre evidenziato che la disposizione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. costituisce attuazione del più generale principio di conservazione dell’atto giuridico, che sorge come corollario della conservazione dei valori giuridici.

Nel caso di specie, la confisca era stata disposta de plano, senza instaurazione del contraddittorio, in violazione della regola che impone, dopo l’adozione del primo provvedimento, la proposizione dell’opposizione quale ulteriore sede di merito da non sottrarre al contraddittorio delle parti. La Corte ha pertanto qualificato il ricorso come opposizione, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli quale giudice dell’esecuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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