Preclusa in cassazione la censura sul dolo non dedotta (Cass. pen. Sez. 7 n. 4029 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato, non sia stato previamente dedotto — se non in modo generico — come motivo di appello, secondo la prescrizione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Il requisito della specificità dei motivi di gravame opera anche con riferimento al dolo, la cui censura deve essere stata ritualmente prospettata nel giudizio di merito. In tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. non può, di regola, essere concessa, poiché l’illecita appropriazione avviene con flusso continuo e la consumazione del reato si protrae per tutto il periodo in cui l’immobile è abitato, a nulla rilevando chi abbia materialmente operato l’allaccio clandestino, essendo il soggetto che fruisce dell’energia consapevole dell’abusività della fornitura. Ai fini dell’esimente dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen., grava sull’imputato l’onere di allegare tutti gli estremi della causa di esenzione; il difetto di tale allegazione ne esclude l’operatività.
Il Fatto
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa per i delitti di furto aggravato e di invasione di edifici. Con il primo motivo la difesa lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale, con particolare riferimento all’elemento soggettivo del reato. Con i restanti motivi venivano dedotti il diniego dell’esimente dello stato di necessità, la mancata concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità e la subordinazione della sospensione condizionale della pena allo svolgimento di lavori di pubblica utilità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile, rilevando che la censura sul dolo non era stata previamente dedotta — se non in modo del tutto generico — come motivo di appello, come prescritto dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. a pena di inammissibilità. Il vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è solo quello emergente dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento, vizio che nel caso di specie non era configurabile. La sentenza impugnata risultava non manifestamente illogica nell’evidenziare che la ricorrente fruiva dell’energia elettrica abusivamente grazie all’allaccio clandestino, circostanza che — irrilevante chi l’avesse materialmente operato — non escludeva la consapevolezza dell’imputata, a fronte dell’occupazione abusiva dell’immobile.
Il secondo motivo, relativo al diniego dell’esimente dello stato di necessità, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il principio per cui, in tema di stato di necessità, l’imputato ha l’onere di allegare tutti gli estremi della causa di esenzione: l’aver agito per insuperabile stato di costrizione, la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile e l’impossibilità di sottrarsi, anche solo putativamente, al pericolo. Nel caso in esame non erano emerse circostanze tali da giustificare l’operatività dell’esimente, con la conseguenza che il difetto di allegazione ne esclude l’applicazione. La Corte ha citato, a sostegno, il precedente di Sez. I, n. 12619 del 2019.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha reputato manifestamente infondata la doglianza relativa alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. I giudici di merito avevano offerto motivazione valida circa l’insussistenza dei presupposti applicativi, conformandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel furto di energia elettrica, l’illecita appropriazione avviene con flusso continuo e la consumazione si protrae per tutto il periodo in cui la casa è abitata. A sostegno è stato richiamato il precedente di Sez. 5, n. 9963 del 2022.
Il quarto motivo, concernente la subordinazione della sospensione condizionale della pena all’espletamento di lavori di pubblica utilità, è stato infine ritenuto manifestamente infondato, perché prospettava enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità, avendo la ricorrente già fruito del beneficio. La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 54 c.p. – Stato di necessità
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso