Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e penalità di mora ex art. (TAR Toscana n. 1153 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato che ha riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e ordina l’esecuzione del titolo, con assegnazione di un termine all’Amministrazione debitrice. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, e accertata la perdurante inerzia, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Il ritardo nella corresponsione giustifica la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale civile di Pistoia, Sez. Lavoro, n. 280/2023, pubblicata il 24.11.2023, è stato accertato il diritto dei ricorrenti al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, e a ricevere sulla carta l’accredito delle somme relative agli anni scolastici indicati, oltre interessi o rivalutazione. La sentenza è passata in giudicato.

Decorso il termine dilatorio dalla notifica del titolo alla sede reale dell’Amministrazione, i creditori hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora. Il Ministero intimato non si è costituito, nonostante la notificazione presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’accertamento dell’inottemperanza: dagli atti di causa non risulta che la sentenza della cui esecuzione si tratta sia stata eseguita. Su questa premessa il ricorso è ritenuto fondato e, pertanto, accolto.

Il primo ordine impartito consiste nel dare esecuzione al giudicato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione dei ricorrenti la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi o rivalutazione ai sensi della legge n. 724/1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione della sentenza e al pagamento delle somme ancora dovute.

Quanto alla penalità di mora, il ritardo maturato nella corresponsione giustifica la condanna dell’Amministrazione in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento. Il Tribunale richiama espressamente l’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi e analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *