La vaccinazione obbligatoria contro la dermatite nodulare contagiosa è legittima: il TAR Sardegna respinge la sospensiva (TAR Sardegna n. 250 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è meritevole di sospensione cautelare il ricorso avverso gli atti del piano di vaccinazione obbligatoria contro la dermatite nodulare contagiosa quando manchi il fumus boni iuris. Non sono lesivi, e pertanto non impugnabili, le mere note di comunicazione della data di esecuzione della profilassi e il verbale di constatazione del rifiuto dell’operatore. L’obbligo vaccinale in zona non focolaio trova fondamento nel Regolamento delegato (UE) 2023/361 e nel d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136; l’uso del vaccino autorizzato dall’autorità nazionale, con bugiardino tradotto in italiano e una metodica in grado di differenziare la reazione avversa dall’infezione reale, è proporzionato.
Il Fatto
Un allevatore si opponeva, il 6 giugno, all’esecuzione del piano di vaccinazione obbligatoria contro la dermatite nodulare contagiosa dei bovini della propria azienda. Con ricorso notificato il 23 giugno, impugnava gli atti del piano e, contestualmente, agiva contro il silenzio dell’ASL sull’istanza di accesso documentale inoltrata il 13 giugno.
L’allevatore censurava la mancata previsione di adeguati protocolli diagnostici per distinguere il ceppo virale vaccinale da quello selvaggio e la qualificazione automatica di “focolaio” per i casi di reazione avversa. In via cautelare, chiedeva la sospensione dell’esecuzione della vaccinazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. In primo luogo, ha rilevato che le note del 28 maggio e del 3 giugno e il verbale del 6 giugno costituiscono atti privi di effetti lesivi, in quanto meramente endoprocedimentali, volti a dare notizia della data di accesso in azienda e a constatare il rifiuto del ricorrente.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto non fondate le censure relative al decreto assessoriale e alla nota ministeriale. Il fondamento normativo dell’obbligo vaccinale in zona non focolaio è stato individuato nel Regolamento delegato (UE) 2023/361 e nel d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136, che consentono l’imposizione della profilassi.
Quanto al vaccino “BOVIVAX LSD-N”, la Corte ha accertato che esso risulta autorizzato all’immissione in commercio dall’autorità nazionale in data 20 agosto 2025 (numero di autorizzazione: 00223322). L’uso in Sardegna è autorizzato dal provvedimento ministeriale del 17 aprile 2026, in attuazione dell’art. 116 del Regolamento (UE) 2019/6, attesa l’indisponibilità in Italia di altri vaccini. Il Tribunale ha inoltre escluso la necessità di una traduzione asseverata del bugiardino, ritenendo sufficiente la sua disponibilità in lingua italiana per adempiere agli obblighi di farmacovigilanza.
Il Collegio ha infine giudicato la vaccinazione di massa proporzionata, considerando la pressoché assenza di controindicazioni e l’esistenza di una metodica del Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche che consente di differenziare le reazioni avverse dalla reale infezione. Le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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