L’istanza di rettifica del termine concessorio non è proroga: obbligo di provvedere e motivare (TAR Puglia n. 994 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza con cui il concessionario di un’area demaniale marittima chiede la rettifica o l’adeguamento del termine di scadenza del titolo, in ragione di vicende procedimentali e processuali che hanno impedito il godimento effettivo del bene per l’intera durata concessa, non può essere qualificata dall’Amministrazione come istanza di proroga. La proroga costituisce infatti un provvedimento di autotutela decisoria confermativa, per il quale non sussiste un obbligo di provvedere, mentre la rettifica del termine, ancorata a circostanze oggettive che hanno compresso l’utilità concessoria, impone alla p.A. un esame istruttorio completo e una motivazione puntuale. Il provvedimento che respinge siffatta istanza senza illustrare l’iter logico che ha condotto alla qualificazione della domanda e senza confutare le deduzioni documentali del privato è affetto da eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima n. 6 del 01.03.2022 per l’installazione di uno stabilimento balneare, con scadenza al 14.03.2028, presentava istanza di permesso di costruire. Il diniego opposto dal Comune veniva annullato da questo TAR con sentenza n. 293 del 26.02.2024, che accertava la formazione del silenzio assenso ex art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001. L’Amministrazione, tuttavia, annullava in autotutela il titolo edilizio tacito, ma anche tale provvedimento veniva caducato con sentenza n. 1138 del 28.10.2024.
In considerazione di tali evenienze, la società presentava in data 18.09.2024 un’istanza di “rettifica del termine di scadenza” della concessione, rimasta inevasa. Avverso il silenzio proponeva ricorso ex art. 117 c.p.a. Il Comune, costituitosi, rispondeva con nota prot. n. 0021786 dell’11.04.2025, qualificando la richiesta come istanza di proroga e respingendola in quanto prematura, attesa la scadenza del 2028. Tale nota veniva impugnata con motivi aggiunti.
La Motivazione del TAR
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., essendo l’istanza del 18.09.2024 stata riscontrata con la successiva nota dell’11.04.2025, oggetto dei motivi aggiunti.
Nel merito dei motivi aggiunti, il TAR ha ritenuto fondate le censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Il dato letterale dell’istanza della società — che chiedeva la “rettifica” o l'”adeguamento” del termine di scadenza — non giustificava la qualificazione in termini di “proroga” operata dal Comune. La richiesta era, infatti, ancorata a circostanze oggettive: il titolo edilizio si era formato solo per silentium nel 2024, dopo un contenzioso che ne aveva visto l’annullamento, e solo nel 2024 era stata accertata l’illegittimità del riesame caducatorio esercitato dal Comune. Ne derivava l’impossibilità oggettiva di godere del lotto per gli effettivi sei anni di concessione.
Il Collegio ha inoltre rilevato un profilo di contraddittorietà: il Comune, da un lato, escludeva la possibilità di adeguare la durata massima del titolo alle evenienze procedimentali e processuali; dall’altro, la nota del 23.05.2024 sembrava subordinare la quantificazione dei canoni concessori alla definizione del procedimento edilizio. Tale incoerenza documentale privava il diniego di un solido supporto istruttorio e motivazionale.
In accoglimento dei motivi aggiunti, il TAR ha quindi annullato il provvedimento prot. n. 0021786 dell’11.04.2025, assorbendo le ulteriori censure, con compensazione delle spese di lite per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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