Limite di età per vice ispettori e direttiva UE: nessuna discriminazione (Cons. Stato n. 9649 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il limite massimo di età di ventotto anni per l’accesso alla qualifica di allievo vice ispettore della Polizia di Stato non integra una discriminazione vietata dalla direttiva 2000/78/CE, né sotto il profilo dell’art. 4, par. 1, né sotto quello dell’art. 6, par. 1. Le funzioni degli ispettori, consistenti in compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria con particolare riguardo all’attività investigativa, presentano carattere effettivamente operativo e richiedono un’attitudine fisica particolare. La previsione del limite persegue una finalità legittima e non è sproporzionata, dovendosi garantire un ragionevole periodo di servizio prima del pensionamento, anche in considerazione della durata del percorso formativo e dei tempi della procedura concorsuale. La graduazione dei limiti per i diversi ruoli di polizia conferma il corretto esercizio della discrezionalità legislativa.

Il Fatto

Tre candidati impugnano davanti al TAR Lazio il decreto con cui il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso per mille posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato. L’art. 3, comma 1, lett. d) del bando ammette solo chi non abbia compiuto il ventottesimo anno di età, salva l’elevazione prevista dall’art. 2049 del d.lgs. n. 66/2010 per chi ha prestato servizio militare. I ricorrenti restano esclusi dalla procedura.

In primo grado deducono l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del d.P.R. n. 335/1982, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 95/2017, per eccesso di delega rispetto alla legge n. 124/2015, e del decreto ministeriale attuativo. Il TAR rigetta il ricorso. In appello i candidati abbandonano la prospettiva costituzionale e incentrano il gravame sulla violazione del diritto dell’Unione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la sentenza della Corte di giustizia del 17 novembre 2022, causa C-304/21, resa in materia di concorso per commissari di polizia. Da essa ricava che la valutazione sul carattere essenziale e determinante delle capacità fisiche e sulla proporzionalità del limite spetta al giudice nazionale, con analisi di fatto delle funzioni concretamente esercitate.

Sul punto esiste già una pronuncia dello stesso Consiglio di Stato, la sentenza n. 1030/2023, resa proprio con riferimento al medesimo concorso. Il Collegio ne richiama integralmente i passaggi e dichiara di non volersi discostare. L’art. 26 del d.P.R. n. 335/1982 individua le funzioni degli ispettori nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e nella polizia giudiziaria, con particolare riguardo all’attività investigativa. Tali compiti sono operativi e avvicinano la categoria agli agenti più che ai ruoli a prevalente contenuto concettuale.

La difesa appellante valorizza l’inciso relativo all’attività investigativa per sostenere che le mansioni esecutive sarebbero riservate ai ruoli inferiori. Il Collegio respinge la lettura: il dato testuale colloca la categoria in una dimensione operativa piena, non riducibile alla sola funzione vicaria del superiore gerarchico. Il limite dei ventotto anni risponde così a una finalità legittima e supera il vaglio di proporzionalità.

Il Consiglio sottolinea il rilievo del considerando n. 18 della direttiva, che consente di salvaguardare il carattere operativo dei servizi di polizia, e richiama la graduazione dei limiti per i diversi ruoli: ventisei anni per gli allievi agenti, ventotto per gli allievi vice ispettori, trenta per i commissari. Quanto all’elevazione a trentatré anni prevista dal d.m. n. 103/2018 per il personale dei ruoli civili dell’Amministrazione, la disomogeneità delle situazioni giustifica il diverso trattamento: chi ha già prestato servizio matura un’esperienza settoriale e una posizione previdenziale da valorizzare.

Rileva infine l’esigenza di assicurare un periodo di lavoro sufficientemente lungo prima del pensionamento, anche in ragione del biennio di formazione e dei tempi della procedura per l’elevato numero di candidati. L’appello è quindi rigettato, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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