Cessata materia del contendere per sopravvenuta esecuzione del giudicato a seguito di ricorso per ottemperanza (TAR Abruzzo n. 381 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione abbia integralmente eseguito il giudicato prima della decisione, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da conseguire. La soccombenza virtuale non opera automaticamente: le spese di lite possono essere compensate quando l’esecuzione è avvenuta in epoca immediatamente successiva alla notifica del ricorso, dimostrando che le attività esecutive erano già state poste in essere, e quando la parte ricorrente non abbia tempestivamente rappresentato l’intervenuta esecuzione.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docente, oltre accessori. Rimasta insoddisfatta, aveva proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, notificato e depositato in data 30 luglio 2025, chiedendo l’esecuzione del giudicato. L’amministrazione si costituiva il successivo 13 agosto 2025, depositando documentazione volta a dimostrare l’avvenuto adempimento. Solo il 14 maggio 2026, con la richiesta di passaggio in decisione, la ricorrente confermava la sopravvenuta esecuzione della sentenza e domandava la condanna del Ministero alle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che la pretesa azionata dalla ricorrente è stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio, mediante la corresponsione di quanto dovuto in esecuzione del giudicato. L’accredito delle differenze retributive era stato disposto con cedolino straordinario “agosto 2025”, a fronte di un ricorso notificato il 30 luglio 2025: ne deriva che le attività esecutive erano già state compiute dall’amministrazione al momento della proposizione del gravame, sicché l’azione si rivela sostanzialmente superflua.
Quanto alle spese, il Collegio esclude l’applicazione del principio della soccombenza virtuale, ritenendo sussistenti giusti motivi per la compensazione. Rileva, in tal senso, la sostanziale immediata esecuzione del giudicato rispetto alla notifica del ricorso, nonché la circostanza che la ricorrente non abbia tempestivamente rappresentato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, avendone dato conto solo in prossimità della camera di consiglio fissata per la decisione.
La pronuncia conferma che, nel giudizio di ottemperanza, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la condanna alle spese dell’amministrazione, potendo il giudice valutare la condotta processuale delle parti e il momento in cui l’esecuzione è intervenuta.
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Nota della Redazione
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