Limiti dimensionali dell’offerta tecnica e tassatività delle cause di esclusione (TAR Sicilia n. 1276 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato rispetto delle modalità redazionali dell’offerta tecnica e l’allegazione di documenti ulteriori rispetto a quelli consentiti dalla lex specialis non comportano l’esclusione dalla gara quando la disciplina di gara non commina espressamente tale sanzione. Il principio di tassatività delle cause di esclusione impedisce di interpretare una clausola meramente formale, priva di sanzione espulsiva, come causa di estromissione, anche in ossequio al principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Le parti e i documenti eccedenti i limiti possono al più essere stralciati in sede di valutazione, con apprezzamento discrezionale della stazione appaltante. La valutazione tecnica della commissione resta insindacabile nel merito, salvo manifesta illogicità o irragionevolezza. L’omessa comunicazione dell’aggiudicazione non è causa di annullamento se non ha impedito l’impugnazione.

Il Fatto

Il Comune di Messina indiceva una procedura per l’affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale in seguito a incidenti e versamenti di materiale sulla sede stradale, di durata triennale e di importo stimato pari a € 474.000,00, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle operazioni, con determinazione n. 11188 del 13.12.2024, la gara era aggiudicata a una società concorrente, con esecuzione anticipata del servizio.

La società seconda classificata proponeva ricorso, deducendo tre motivi: la mancata esclusione dell’aggiudicataria per aver redatto l’offerta tecnica con formattazione difforme (font di dimensioni ridotte) e per aver allegato sedici documenti ulteriori; l’omessa comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 90 del d. lgs. n. 36/2023; l’illegittima attribuzione all’aggiudicataria di un punteggio superiore di tre punti sui criteri A2 e C1 del disciplinare. Resistevano il Comune e l’aggiudicataria, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta integralmente il ricorso. Sul primo motivo, il Tribunale richiama il condiviso orientamento formatosi in tema di superamento dei limiti dimensionali dell’offerta: il rispetto di tali limiti è posto a tutela delle esigenze di speditezza della procedura valutativa, con la conseguenza che la relativa valutazione è rimessa alla stazione appaltante, senza vulnus alla par condicio (Cons. Stato, sez. V, n. 765 del 2025). Nessuna norma di rango primario prescrive un limite dimensionale né attribuisce alla stazione appaltante un potere sanzionatorio in tal senso; una clausola che prevedesse lo stralcio o l’esclusione per una violazione meramente formale sarebbe radicalmente nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e dell’art. 97 Cost. (TAR Lazio n. 12303 del 2024; Cons. Stato, sez. III, n. 4371 del 2021).

Il Tribunale osserva che l’art. 16 del disciplinare prescriveva la formattazione dell’offerta e il divieto di allegati ulteriori, ma non comminava per tali inosservanze la sanzione dell’esclusione. Pertanto il mancato rispetto delle modalità redazionali non poteva comportare l’estromissione, potendo al più determinare la mancata considerazione delle parti eccedenti in sede di valutazione, secondo discrezionalità dell’amministrazione. La clausola che prevede l’esclusione per il mancato rispetto delle “caratteristiche minime” riguarda le specifiche tecniche del capitolato, non le mere modalità redazionali.

Quanto al secondo motivo, la mancata comunicazione di cui all’art. 90 del d. lgs. n. 36/2023 non ha impedito alla ricorrente la rituale proposizione del gravame avverso l’aggiudicazione, con conseguente infondatezza della censura.

Sul terzo motivo, il Collegio ribadisce che la valutazione della commissione, espressa attraverso giudizi e punteggi, è connotata da discrezionalità tecnica e resta insindacabile nel merito, salvo manifesta illogicità o irragionevolezza; per superare tale soglia non basta dedurre la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità dello stesso (Cons. Stato, sez. V, n. 10267 del 2024). La ricorrente si è limitata a contestare la denominazione delle relazioni, mentre l’amministrazione aveva chiarito che le stesse andavano redatte in funzione dei criteri e sub-criteri dell’art. 18, con irrilevanza dell’eventuale errata intitolazione. La censura, inoltre, non supera la prova di resistenza, non evidenziando come un diverso giudizio avrebbe colmato il divario di punteggio. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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