C.A.M. e offerta tecnica: impegno dichiarativo sufficiente, verifica in esecuzione (TAR Sicilia n. 2144 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare di servizi aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. n. 51 del 29 gennaio 2021 non costituisce requisito di partecipazione, ma obbligo di esecuzione del contratto. È sufficiente che il concorrente dichiari in domanda di accettare senza riserve la lex specialis, inclusi i C.A.M.; la stazione appaltante verifica il rispetto delle prescrizioni in sede esecutiva, anche su base documentale. La mancata impugnazione della lex specialis, ritenuta difforme dai C.A.M., preclude la censura sull’aggiudicazione. Il punteggio tecnico attribuito dalla commissione è espressione di ampia discrezionalità ed è sottratto al sindacato di legittimità salvo manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti.

Il Fatto

Con bando del 15 giugno 2023, A.n.a.s. S.p.A. indiceva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia nelle sedi della struttura territoriale siciliana. Due società partecipavano al lotto 2, relativo all’Area Gestione Rete Catania, per un importo a base d’appalto di € 237.027,70 oltre IVA, di cui € 4.645,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

All’esito della valutazione, la stazione appaltante aggiudicava l’appalto alla controinteressata, con punteggio complessivo di 89,728 e ribasso del 21,75% su 36 mesi. La società seconda classificata impugnava la determinazione di aggiudicazione deducendo due motivi: la violazione dei criteri ambientali minimi per omessa dichiarazione dell’impegno a impiegare prodotti in microfibra Ecolabel e l’illegittima attribuzione del punteggio tecnico sul criterio del contenimento degli impatti ambientali. Resistevano la stazione appaltante e l’aggiudicataria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta entrambi i motivi. Sul primo, la questione centrale riguarda il momento in cui va verificato il rispetto dei criteri ambientali minimi. Secondo il Tribunale, la disciplina della lex specialis colloca tale verifica non nella fase di partecipazione, ma in quella di esecuzione del servizio. Il disciplinare, all’art. 14.1, richiede al concorrente soltanto di dichiarare di accettare senza condizione o riserva tutte le norme della documentazione di gara, compresi i C.A.M. La dichiarazione resa dall’aggiudicataria è dunque sufficiente, in linea con Consiglio di Stato sez. V n. 334 del 2024.

Il Tribunale passa poi all’esame dei contenuti dell’offerta tecnica. Il capitolato speciale prescrive, per le diverse categorie di prodotti, la lista completa con denominazione del fabbricante, nome commerciale, funzione d’uso ed eventuali etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. L’offerta dell’aggiudicataria risulta correttamente formulata, avendo indicato ai punti A.3 e A.4 le specifiche dei prodotti e dei macchinari. La pretesa di specificare che almeno il 30% dei prodotti in microfibra fosse in possesso di etichetta conforme non trova fondamento nella lex specialis: si tratta di prescrizione da garantire in esecuzione, con verifiche in situ e su base documentale.

Il Collegio rileva inoltre un profilo di ordine processuale: la ricorrente non ha impugnato la lex specialis unitamente all’aggiudicazione, pur ritenendola difforme dai C.A.M. Questa omissione preclude la censura.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi sono espressione di ampia discrezionalità della commissione, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti (Cons. Stato sez. V n. 7942 del 2023; Cons. Stato sez. V n. 1911 del 2024). Nella specie l’attribuzione dei punteggi è avvenuta nel rispetto dei criteri dell’art. 17 del disciplinare, senza che la ricorrente abbia contestato in modo specifico il ragionamento della commissione. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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