Limiti al lavoro a termine e sanzione dell’autorizzazione al mercato ortofrutticolo (TAR Lombardia n. 1739 del 08.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di autorizzazione all’esercizio di attività ausiliarie all’interno dei mercati annonari all’ingrosso, il gestore può sanzionare l’operatore che violi gli obblighi del Regolamento di settore, tra cui il rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori. Ai fini del calcolo dei limiti percentuali al lavoro a termine rileva il CCNL effettivamente indicato dall’impresa come applicato ai propri dipendenti, non un diverso contratto integrativo sopravvenuto. La successiva conversione dei rapporti a tempo indeterminato non incide sulla legittimità della sanzione, riferita al periodo in cui il superamento si è verificato. Il termine di conclusione del procedimento, in assenza di espressa previsione di perentorietà, ha natura ordinatoria e il suo superamento non vizia l’atto.
Il Fatto
La ricorrente è una società autorizzata a svolgere operazioni di facchinaggio e movimentazione merci all’interno del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di Milano, gestito dalla società resistente. Con nota dell’8 novembre 2018 il gestore avviava il procedimento di sospensione dell’autorizzazione per violazione dei limiti quantitativi in materia di assunzioni a tempo determinato.
All’esito del procedimento, il gestore adottava il provvedimento impugnato, irrogando la sospensione dell’autorizzazione per due giorni nel febbraio 2019. La società ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo l’errata qualificazione dei rapporti, l’applicabilità di un contratto integrativo aziendale più favorevole e la tardività del provvedimento rispetto al termine di conclusione del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il fondamento sanzionatorio nell’ambito del Regolamento per l’iscrizione all’albo degli operatori economici del mercato. Il Titolo 4 annovera tra le violazioni sanzionabili la mancata osservanza degli obblighi regolamentari; il Titolo 5 impone di rispettare i contratti collettivi, nazionali e di secondo livello, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative applicati ai lavoratori.
Quanto al contratto collettivo applicabile, il Tribunale esclude l’operatività dell’accordo integrativo richiamato dalla ricorrente. Rileva, invece, il CCNL Logistica, Trasporto merci e spedizioni, unico contratto che la stessa società aveva indicato come applicato ai propri dipendenti. Tale contratto consente l’assunzione a termine entro il 35% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Il dato fattuale non è contestato: nel luglio 2018, su 68 dipendenti, 46 erano assunti a termine, con superamento della soglia per 8 lavoratori. Il Collegio dichiara irrilevante la conversione successiva dei rapporti, avvenuta in un periodo diverso da quello considerato dal gestore. Parimenti irrilevanti sono le clausole derogatorie invocate: i lavoratori non rientrano nelle fattispecie di esenzione e l’accordo integrativo è comunque divenuto efficace solo dopo il periodo sanzionato.
Sul terzo motivo, il TAR afferma che, in assenza di una disposizione che preveda il termine come perentorio, lo stesso va inteso come ordinatorio. Il suo superamento non determina l’illegittimità dell’atto, ma una semplice irregolarità non viziante, richiamando sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 2979 del 2024. Il termine dell’art. 2 della legge n. 241/1990 ha dunque natura ordinatoria.
Il ricorso è pertanto respinto in tutti i motivi, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del gestore.
Nota della Redazione
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