Ottemperanza al decreto di liquidazione e termini dell’azione esecutiva contro la P.A. (C.G.A.R.S. n. 257 del 30.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario del commissario ad acta rientra tra gli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo di cui all’art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a. ed è suscettibile di ottemperanza. Il ricorso deve rispettare il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione. Una volta accertata l’inerzia dell’ente, grava su di esso l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, cod. civ. L’obbligo di esecuzione comprende capitale, interessi e oneri accessori conseguenti alla decisione, ma non le spese relative ad atti di precetto, estranei alla regolare proposizione del gravame. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è rimessa alla valutazione di iniquità del caso concreto.
Il Fatto
Il ricorrente, ausiliario del commissario ad acta nominato nel giudizio amministrativo, ha ottenuto dal Presidente del C.G.A.R.S. il decreto di liquidazione n. 15/2018 del 29.01.2018, con cui il compenso è stato fissato in euro 8000,00 oltre accessori, ponendo l’onere a carico del Comune di Gela.
Il decreto, munito di formula esecutiva il 24 luglio 2018 e notificato all’ente il 31 luglio 2018, è rimasto ineseguito. Il professionista ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 4 agosto 2023 ai sensi dell’art. 114, comma 1, c.p.a. Il Comune non si è costituito, nonostante la regolare notifica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del rimedio. Il decreto di liquidazione è stato qualificato come provvedimento riconducibile alla categoria degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.. La tutela esecutiva è dunque esperibile.
È stato poi scrutinato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni per le azioni esecutive contro la Pubblica Amministrazione, dettato dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e successivamente modificato. Tra la notificazione del decreto (31 luglio 2018) e quella del ricorso per ottemperanza (4 agosto 2023) il termine risulta ampiamente decorso.
La Corte ha escluso qualsiasi motivo giustificativo dell’inadempienza. L’Amministrazione non ha dimostrato fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito, come imposto dal suo onere probatorio ex art. 2697, comma 2, cod. civ. È stata quindi affermata la persistenza dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato.
Quanto agli accessori, i giudici hanno precisato che sono dovute le spese successive all’emanazione del provvedimento, come registrazione, esame, copia e notificazione, oltre a spese e diritti di procuratore per gli atti di diffida, richiamando Cass. Civ., Sez. VI, n. 17689/2010. Non spettano invece le spese per atti di precetto. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è stata negata per manifesta iniquità, considerato l’importo del debito e la contestuale nomina commissariale.
Il Comune è stato condannato a eseguire entro 180 giorni, con nomina del Prefetto di Caltanissetta quale commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Le spese del giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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