Indennità di bilinguismo parametrata al titolo di studio richiesto per l’accesso (TAR Trentino-Alto Adige n. 155 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di bilinguismo prevista per il pubblico impiego in provincia di Bolzano va determinata in ragione del grado dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca corrispondente al titolo di studio richiesto, al momento della corresponsione, per l’accesso alla funzione ricoperta. Il principio di corrispondenza tra titolo di studio e livello linguistico si ricava dall’art. 1 del d.P.R. n. 752/1976, che esige la conoscenza delle due lingue adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, e dall’art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 752/1976, in tema di passaggio a funzioni superiori. Allorché l’attestato posseduto sia di livello superiore a quello richiesto per l’accesso, l’indennità è commisurata all’attestato corrispondente al titolo di accesso e non può eccedere tale misura. L’indennità ha natura dinamica: segue le modifiche dei requisiti d’accesso e non resta cristallizzata alla situazione esistente al momento dell’assunzione, in coerenza con il principio costituzionale di uguaglianza.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al ruolo degli agenti della Polizia di Stato in servizio in provincia di Bolzano, agisce dinanzi al T.R.G.A. per l’accertamento del proprio diritto a percepire l’indennità di bilinguismo parametrata all’attestato B2 del QCER, ex patentino “B”, pari a euro 189,94 mensili, in luogo di quella corrispondente al livello B1, ex patentino “C”, di euro 151,97 effettivamente percepita. Chiede inoltre la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze, con accessori di legge.

La pretesa si fonda sull’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), del d.lgs. n. 95/2017, che ha innalzato il titolo di studio richiesto per l’accesso al ruolo di agente, modificando l’art. 6, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 335/1982. Il ricorrente possiede l’attestato linguistico ex “A”, di livello superiore. L’Amministrazione si costituisce eccependo la prescrizione e sostenendo l’irrilevanza della modifica dei requisiti d’accesso, in applicazione del principio del tempus regit actum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio di corrispondenza tra livello di conoscenza delle due lingue e titolo di studio richiesto per l’esercizio della funzione, ricavato dall’art. 1 del d.P.R. n. 752/1976 e dall’art. 4 del medesimo decreto, che elenca gli attestati riferiti ai titoli di studio e ai livelli QCER. Il comma 6 della disposizione, in tema di passaggio a funzioni superiori, conferma che la destinazione a funzione superiore è subordinata al possesso dell’attestato corrispondente al titolo richiesto.

Quanto al computo dell’indennità, i commi quarto e quinto chiariscono che, se l’attestato posseduto è inferiore a quello richiesto, l’indennità si determina in base al grado posseduto; se invece è superiore, come nel caso in esame, l’indennità si calcola con riferimento all’attestato corrispondente al titolo di accesso alla funzione. Il Collegio esclude pertanto che l’art. 1, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 95/2017 operi una sorta di applicazione retroattiva: la norma rileva nella dimensione attuale del rapporto.

La natura incentivante dell’indennità le imprime un’impronta dinamica, svincolata dai requisiti esistenti al momento dell’assunzione. Essa varia in ragione della modifica dei requisiti d’accesso e dell’acquisizione di attestati di grado maggiore, con l’unico limite di non superare l’importo previsto per il grado corrispondente, al momento della corresponsione, al titolo di studio richiesto per l’accesso.

Tale lettura trova fondamento nel principio costituzionale di uguaglianza: non è tollerabile che due dipendenti che svolgono la medesima funzione, entrambi in possesso dell’attestato del medesimo grado, siano remunerati diversamente per la sola circostanza accidentale della diversa epoca di accesso. Il ricorrente ha quindi diritto alle differenze retributive dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2017, circoscritte al quinquennio antecedente all’intimazione, con effetto interruttivo della prescrizione, e ai soli periodi di effettivo servizio in Alto Adige, restando esclusa l’indennità in caso di destinazione fuori provincia.

Sulle somme spettano gli accessori ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ. e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Il ricorso è accolto; le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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