Modifica delle prescrizioni di screening VIA: obbligo di verifica e VIncA (TAR Veneto n. 1336 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La modifica delle prescrizioni contenute in un provvedimento di esclusione dalla V.I.A. non integra un mero adeguamento esecutivo, ma impone la riapertura della procedura di verifica di assoggettabilità disciplinata dall’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, con studio preliminare ambientale aggiornato, pubblicità, partecipazione del pubblico e coinvolgimento degli enti interessati. Il Comune nel cui territorio è localizzato l’intervento e lo scarico è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla partecipazione procedimentale, la cui omissione integra violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990 e degli artt. 9 ss. della medesima legge; la pubblicazione sul sito istituzionale non equivale alla comunicazione di avvio. Quando l’area di scarico ricade in ZPS e ZSC della Rete Natura 2000, l’atto di assenso a un progetto con potenziali incidenze significative richiede la valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, almeno in forma di screening, da svolgersi nell’ambito della verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero in via autonoma.

Il Fatto

La società gestrice del servizio idrico integrato ha presentato domanda di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto di un nuovo depuratore nel territorio del Comune ricorrente, con potenzialità di 38.000 abitanti equivalenti. Il Comune era intervenuto nel procedimento rappresentando l’inaccettabilità dello scarico nell’area golenale delle Grave di Ciano, zona Rete Natura 2000, e proponendo un nuovo canale di scarico verso il torrente Nasson; tale soluzione fu recepita nel decreto regionale di esclusione dalla V.I.A. del 5 settembre 2016, che subordinò la messa in esercizio dell’impianto al completamento del nuovo canale.

Accertata in conferenza di servizi l’impossibilità di reperire le portate necessarie alla vivificazione del canale, la società ha chiesto la modifica delle prescrizioni per utilizzare il medesimo manufatto di scarico dell’impianto esistente nel Fiume Piave. Il decreto regionale del 20 ottobre 2025 ha stralciato la prescrizione sul nuovo canale e dichiarato ammissibile lo scarico nell’area golenale. Il Comune lo ha impugnato davanti al TAR, che ha accolto il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni di rito. La carenza di interesse è infondata: il Comune è l’ente locale il cui territorio è direttamente interessato, essendo ivi localizzati il nuovo depuratore e lo scarico; l’ente aveva contribuito a definire le prescrizioni poi soppresse; l’eliminazione di quelle prescrizioni concreta un pregiudizio diretto e differenziato.

La tardività è parimenti esclusa: la determinazione del Consiglio di Bacino del 2024 si era limitata a prendere atto di una situazione di fatto e a formulare un invito, senza modificare il quadro prescrittivo. La lesione si è prodotta solo con il decreto regionale del 2025, tempestivamente impugnato; l’art. 14-quater, comma 2, della legge n. 241/1990 non è sovrapponibile all’impugnazione giurisdizionale.

Nel merito è fondato il primo motivo. Le prescrizioni eliminate erano state inserite su motivata richiesta del Comune, ritualmente coinvolto nello screening del 2016. Il decreto del 2025 ha rovesciato quella soluzione senza notiziare l’ente dell’avvio del procedimento né consentirne la partecipazione: violazione dei principi di giusto procedimento, leale collaborazione e buona fede ex art. 1 della legge n. 241/1990 e delle garanzie ex artt. 9 ss. La pubblicazione sul sito istituzionale non equivale alla comunicazione di avvio, né l’argomento dell’esito comunque obbligato sana il vizio, atteso il divieto di sindacato sui poteri non ancora esercitati ex art. 34 c.p.a.

Fondato è anche il secondo motivo: il procedimento ha omesso tutte le fasi della verifica di assoggettabilità ex art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 — studio preliminare aggiornato, pubblicità e partecipazione, coinvolgimento degli enti. Il solo parere del Comitato Tecnico Regionale presuppone e non sostituisce l’istruttoria di screening. La modifica di una prescrizione fondamentale non può sottrarsi a tale scrutinio, come conferma il Regolamento regionale applicabile, la cui entrata in vigore precede l’avvio del procedimento.

È fondato, infine, il quarto motivo: l’area di scarico ricade in ZPS e in ZSC della Rete Natura 2000, sicché l’atto di assenso richiedeva la valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, almeno in forma di screening, da svolgersi nell’ambito della verifica di assoggettabilità ex art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 o comunque in via autonoma, data la presenza di specie e habitat prioritari. Assorbite le ulteriori censure, il ricorso è accolto con annullamento degli atti impugnati; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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