Sei scatti stipendiali anche per il personale militare in congedo (TAR Veneto n. 820 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare che cessi dal servizio conserva il diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, anche ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita. L’art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010 non ha innovato tale regime, limitandosi a richiamare la disciplina speciale per il trattamento di fine rapporto. L’art. 4 d.lgs. 165/1997 opera ai soli fini della base pensionabile e non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita. La decadenza per inosservanza del termine del 30 giugno non può essere affermata in mancanza di una previsione normativa espressa.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri fino al pensionamento, intervenuto il 31 dicembre 2020 a domanda. Alla data del collocamento in quiescenza aveva maturato oltre 36 anni di servizio utile e 56 anni di età.
Ritenendo di avere diritto ai sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio, ha presentato istanza di ricalcolo all’INPS il 10 gennaio 2024. Decorsi trenta giorni senza risposta, ha impugnato il silenzio dell’ente previdenziale, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis d.l. 387/1987. L’INPS si è costituito, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la decadenza per decorso del termine del 30 giugno.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto le eccezioni preliminari dell’ente resistente, respingendole entrambe. Quanto alla legittimazione passiva, richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale, citando Cons. Stato, Sez. III, n. 1231 del 2019, Cons. Stato, Sez. VI, n. 6465 del 2010 e TRGA Trento n. 51 del 2025.
Quanto alla decadenza, il Collegio rileva che un tale effetto estintivo del diritto non può essere affermato in mancanza di una previsione normativa espressa, essendo il termine del 30 giugno funzionale soltanto a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo, come affermato da Cons. Stato, Sez. II, n. 3492 del 2024.
Nel merito, il Tribunale aderisce al percorso argomentativo di Cons. Stato, Sez. II, n. 9997 del 2023, che ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. La nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis d.l. 387/1987 è ampia e comprende l’Arma dei Carabinieri. Il comma 1 attribuisce sei scatti, ciascuno pari al 2,50 per cento sull’ultimo stipendio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita; il comma 2 estende il beneficio a chi chieda il collocamento in quiescenza con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
Il Collegio chiarisce poi che l’art. 4 d.lgs. 165/1997 si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione ai sei scatti. Sulla base del dato letterale dell’art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010, per tutte le forze di polizia ad ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis d.l. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto. Il codice dell’ordinamento militare non ha quindi innovato il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale accerta il diritto del ricorrente ai benefici economici e condanna l’ente previdenziale alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti. Sull’importo maturano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, legge 724/1994, con computo sulle sole tranches già scadute. Le spese sono poste a carico dell’INPS e distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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