Payback dispositivi medici: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 2140 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente nel corso del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. La giurisdizione amministrativa è giurisdizione di diritto soggettivo, con la conseguenza che il venir meno della utilità concreta perseguita dall’azione preclude al giudice l’esame del merito. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse assorbe ogni altra questione, sostanziale e processuale, e non richiede la definizione delle censure articolate. Ne consegue che, quando il ricorrente afferma di non avere più interesse agli atti impugnati, il giudizio non può che chiudersi in rito, con compensazione delle spese stante la natura della decisione.

Il Fatto

La vicenda riguarda una società fornitrice di dispositivi medici che ha impugnato, con ricorso e successivi motivi aggiunti, una serie articolata di provvedimenti adottati da amministrazioni statali e regionali in materia di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Gli atti censurati traevano origine dal decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per il medesimo periodo.

La società ricorrente ha chiesto l’annullamento dei decreti e delle determinazioni regionali che quantificavano le quote di ripiano a suo carico, contestando il complesso procedimento di certificazione della spesa. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, dopo che il difensore ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse con riferimento tanto al ricorso quanto ai motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa dal difensore in udienza e ne ha tratto le conseguenze processuali. Il punto di partenza del ragionamento è la qualificazione della giurisdizione amministrativa come giurisdizione di diritto soggettivo, affermata richiamando la decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 13 aprile 2015.

Su questa base, il venir meno dell’interesse della parte ricorrente assume rilievo decisivo. La società non ha più chiesto la pronuncia nel merito, così che la condizione dell’azione è venuta meno in corso di causa. Il Tribunale ha dunque dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione è di rito e non tocca il merito delle censure proposte avverso gli atti di ripiano. Il Collegio non ha esaminato la fondatezza delle contestazioni relative alla certificazione dei tetti di spesa e alla quantificazione delle quote dovute, poiché la sopravvenuta carenza di interesse preclude ogni valutazione sostanziale.

Quanto alle spese, il Tribunale ha disposto la compensazione, in coerenza con la natura della decisione adottata. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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