Limiti di ricorribilità per cassazione dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 1363 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri, costituenti violazioni della legge processuale, quali l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348-bis, secondo comma, e 348-ter, primo comma, primo periodo, e secondo comma, primo periodo, c.p.c., purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso. La stessa ordinanza, ancorché pronunci l’inammissibilità per ragioni processuali, è impugnabile con ricorso ordinario, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che non contiene alcun giudizio prognostico negativo sulla fondatezza nel merito del gravame. L’ordinanza de qua non è invece ricorribile qualora si denunci l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “prognostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza e a tutti i motivi di ciascuna di queste.

Il Fatto

La società Vigofin conveniva in giudizio uno studio associato di commercialisti, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento nell’attività di custodia, gestione e amministrazione di proprie azioni di altra società, consegnate nel 2008 e mantenute in deposito fino al 2019. L’attrice allegava che, quale parte essenziale del mandato, i titoli avrebbero dovuto essere gestiti con riscossione dei dividendi annualmente erogati; richiesto il riconoscimento dei dividendi, le erano stati attribuiti solo quelli dal 2013 al 2017, mentre quelli dal 2008 al 2012 erano stati dichiarati prescritti dalla società emittente.

Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non provato che il contratto comprendesse la gestione del pacchetto azionario e non la sola custodia. La Corte di appello dichiarava il gravame inammissibile ex art. 348-ter c.p.c., osservando che non risultava idoneamente contestata la motivazione del primo giudice. Avverso tale ordinanza Vigofin proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte, esaminati congiuntamente i primi due motivi, li ha ritenuti manifestamente inammissibili. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 1914 del 2016 e successive conformi, secondo cui l’ordinanza di inammissibilità dell’appello è ricorribile solo per i vizi propri della pronuncia processuale, mentre non lo è qualora si denunci l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio prognostico. Le censure relative all’ermeneutica probatoria o per omessa pronuncia esulano dal perimetro legale di ammissibilità del ricorso, non essendo configurabile alcuna lesione del contraddittorio, posto il rispetto del procedimento legale.

I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati. La Corte ha escluso l’omessa pronuncia, richiamando il principio per cui non basta la mancanza di una espressa statuizione, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto. Nel caso di specie, il Tribunale aveva rigettato la domanda per carenza di prova, pronunciandosi sul punto; il diverso apprezzamento delle prove non è rivedibile in sede di legittimità.

Quanto alla valutazione delle prove, la Corte ha ribadito che il principio del libero convincimento opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità. La denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non configura un vizio di violazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, censurabile attraverso il paradigma del difetto di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La violazione dell’art. 116 c.p.c. integra il vizio di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c. solo quando il giudice disattenda il principio in assenza di deroga normativa o valuti secondo prudente apprezzamento prove soggette a diverso regime.

Il quinto motivo è stato ritenuto in parte inammissibile, per la mancata indicazione della sede processuale in cui l’obbligazione di informazione era stata dedotta, e in parte infondato, poiché l’obbligazione informativa è accessoria a un incarico gestorio delle azioni, non già a quello di mera custodia. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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