Revocatoria dell’alienazione del bene del fondo patrimoniale con litisconsorzio del coniuge consenziente (Cass. civ. Sez. III n. 28733 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il coniuge che ha prestato il consenso ex art. 169 cod. civ. all’alienazione di un bene del fondo patrimoniale è litisconsorte necessario nel giudizio di revocatoria promosso dal creditore personale dell’altro coniuge. Tale consenso non è un atto esterno o meramente autorizzativo, ma costituisce componente strutturale della fattispecie negoziale complessa che consente la disposizione del bene. L’azione revocatoria, diretta a privare di effetti l’atto di disposizione cui il consenso ha concorso, incide direttamente sulla sfera giuridica del coniuge consenziente. La sua mancanza integra violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., con conseguente nullità dell’intero giudizio e della sentenza impugnata, trattandosi di vizio rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

Il Fatto

Un creditore agiva in revocatoria avanti al Tribunale di Milano per sentire dichiarare inefficace, ex art. 2901 cod. civ., l’atto notarile con cui la debitrice aveva trasferito a terzi la nuda proprietà di un immobile. Le convenute resistevano, deducendo l’atto satisfattivo di un debito scaduto e la consistenza del patrimonio della debitrice.

Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’Appello di Milano rigettava l’impugnazione e l’appello incidentale della parte beneficiaria dell’atto. La soccombente ricorreva per cassazione con due motivi, denunciando in primo luogo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., per essere il giudizio instaurato sin dal primo grado senza la vocazione del marito, che aveva prestato il consenso ex art. 169 cod. civ. al trasferimento dell’immobile già conferito in fondo patrimoniale.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta la questione della posizione del coniuge consenziente rispetto al bene del fondo patrimoniale. L’art. 169 cod. civ. vieta di alienare, ipotecare o vincolare i beni del fondo senza il consenso di entrambi i coniugi, salva diversa previsione nell’atto di costituzione. Tale consenso è presupposto di validità ed efficacia dell’atto di disposizione: senza di esso l’alienazione è nulla.

Il collegio osserva che il coniuge non proprietario che presta il consenso non diventa, di regola, parte formale del negozio, ma la sua volontà si inserisce nella stipulazione e concorre causalmente alla produzione degli effetti del trasferimento. Il consenso, dunque, non è atto esterno o meramente autorizzativo, bensì componente strutturale della fattispecie negoziale complessa che abilita la disposizione del bene.

Da qui la conseguenza processuale: l’azione revocatoria che miri a privare di effetti l’atto di disposizione cui il consenso ha concorso incide direttamente sulla sfera giuridica del coniuge consenziente, alterando la situazione da lui voluta e producendo effetti immediati sulla sua posizione patrimoniale e familiare. È necessaria, pertanto, la sua presenza come litisconsorte necessario, affinché possa difendersi dalla sopravvenienza dell’inefficacia della sua volontà.

Il principio si pone in continuità con l’orientamento consolidato che, nel giudizio di revocatoria dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, riconosce il litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non proprietario dei beni, in quanto beneficiario dei frutti destinati ai bisogni della famiglia e destinatario degli effetti pregiudizievoli dell’eventuale accoglimento della domanda.

Ne deriva che, anche per l’atto di alienazione di un bene del fondo, il coniuge che ha prestato il consenso ex art. 169 cod. civ. deve essere parte necessaria del giudizio di revocatoria. La sua mancanza determina violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., con nullità dell’intero giudizio e della sentenza impugnata. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo e cassa con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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