Limiti allo scarico da impianto di trattamento rifiuti e competenza provinciale (TAR Marche n. 358 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni relative ai valori-limite del refluo in uscita da un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, autorizzato ai sensi degli artt. 208 e ss. del T.U. Ambiente, afferiscono alla materia della gestione dei rifiuti e non a quella degli scarichi. Esse rientrano nella competenza dell’amministrazione provinciale che ha rilasciato l’autorizzazione ex art. 210 del T.U. Ambiente e non possono essere superate invocando le deroghe concesse dal proprietario della condotta consortile in forza della disciplina degli scarichi. Il gestore è tenuto a rispettare i valori-limite imposti dagli atti autorizzativi e tale obbligo non è eludibile mediante l’applicazione di disposizioni aventi un campo d’azione diverso. Nel bilanciamento tra interessi economici dell’operatore e tutela della matrice ambientale prevale il secondo, con la conseguenza che le modifiche impiantistiche eventualmente necessarie costituiscono mera conseguenza del provvedimento autorizzativo.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce, in virtù di convenzione con il Consorzio proprietario, un impianto che tratta rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi. Il refluo prodotto è immesso, previo punto di controllo, nella condotta fognaria consortile che afferisce al depuratore terminale, il cui scarico finale recapita nel fiume Tronto.

A seguito di un rapporto dell’agenzia regionale, che aveva rilevato superamenti dei limiti anche in relazione alle deroghe concesse dal Consorzio, la Provincia avvia il procedimento di modifica dell’autorizzazione ambientale e adotta la determinazione dirigenziale che impone nuovi valori-limite al refluo in uscita dall’impianto. Il Consorzio recepisce il provvedimento provinciale e revoca le precedenti deroghe. La società impugna entrambi gli atti, deducendo l’incompetenza della Provincia e chiedendo il risarcimento dei danni. Il ricorso cautelare è respinto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il contrasto tra le parti in termini di coordinamento tra la disciplina degli scarichi e quella degli impianti di trattamento dei rifiuti. La ricorrente sostiene che, per l’immissione nella condotta consortile, operi la sola normativa sugli scarichi, con competenza dell’ente proprietario della condotta a fissare i valori-limite delle sostanze non pericolose. La Provincia replica che le due discipline vanno applicate in modo coordinato, essendo dirimente l’obiettivo del minor pregiudizio per le matrici ambientali.

Il Tribunale aderisce alla tesi dell’amministrazione. Il provvedimento impugnato riguarda la gestione dei rifiuti e non gli scarichi: i valori-limite imposti attengono al refluo in uscita dall’impianto prima della sua immissione nella condotta consortile. L’impianto è pacificamente un impianto di trattamento di rifiuti, soggetto ad autorizzazione ex artt. 208 e ss. del T.U. n. 152/2006, e in sede autorizzativa erano già stati imposti determinati valori di qualità, presupponenti un utilizzo ottimale dell’impianto.

La disciplina degli scarichi nei corpi idrici trova applicazione, osserva il Collegio, solo per gli stabilimenti industriali “ordinari”, i cui reflui hanno composizione certa e costante. Un impianto che tratta rifiuti liquidi di svariata tipologia produce invece un refluo di composizione variabile. Ammettere il superamento dei limiti autorizzativi tramite deroghe consortili renderebbe le prescrizioni dell’art. 210 del T.U.A. lettera morta.

Sul piano normativo, il Collegio richiama l’orientamento espresso in controversie analoghe (sentenza n. 347/2016 e le decisioni del Consiglio di Stato ivi menzionate), precisando che l’art. 185 del T.U. n. 152/2006, nella versione vigente ratione temporis, escludeva le acque di scarico ma eccettuava espressamente i rifiuti allo stato liquido. Segnala inoltre che la sentenza n. 347/2016 è stata annullata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6957/2023 per un profilo diverso e assorbente.

Il Tribunale valorizza il rapporto dell’agenzia regionale, da cui emerge il progressivo innalzamento dei limiti in deroga e il carattere retroattivo delle stesse, tale da privare di efficacia i controlli. Rileva che le deroghe furono concesse senza informare la Provincia e senza acquisire il parere dell’agenzia. Nel bilanciamento degli interessi prevale la tutela della matrice Acqua, mentre la dedotta disparità di trattamento resta sfornita di prova. Le censure avverso l’operato del Consorzio sono respinte in via derivata, essendo legittimo il provvedimento provinciale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *