Sanatoria edilizia non frazionabile e accertamento paesaggistico globale (TAR Lombardia n. 304 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sanatoria di opere abusive non è frazionabile: l’amministrazione deve valutare gli abusi unitariamente e nella loro globalità, sicché l’istanza di accertamento di conformità non può essere limitata alle sole difformità dichiarate dall’interessato. Costituendo l’autorizzazione paesaggistica presupposto necessario del titolo edilizio ai sensi dell’art. 146 d. lgs. n. 42/2004, il permesso di costruire in sanatoria non può essere rilasciato in assenza di un accertamento di compatibilità paesaggistica esteso all’intero intervento abusivo. Il silenzio della Soprintendenza sull’istanza ex art. 167, comma 5, d. lgs. n. 42/2004 non forma silenzio-assenso, operando il meccanismo dell’art. 17-bis l. n. 241/1990 solo in senso orizzontale tra amministrazioni e non nel rapporto verticale con l’istante.
Il Fatto
La società ricorrente realizzava un edificio residenziale in area di salvaguardia e soggetta a vincolo ambientale, in forza di autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire con successiva variante. Accertate alcune difformità rispetto al progetto assentito, il Comune adottava un’ordinanza di demolizione, non impugnata.
Con istanza del 24 giugno 2017 la società chiedeva il permesso di costruire in sanatoria e l’accertamento di compatibilità paesaggistica per interventi limitati alla rampa carraia, alla scala esterna con cavedio e ai vialetti. Un primo diniego veniva annullato dal TAR, che onerava l’amministrazione di esaminare nel merito l’istanza. Il nuovo diniego del 29 settembre 2020, fondato sull’accertamento di difformità ulteriori e non sanabili, è impugnato con due motivi, riferiti rispettivamente al parere paesaggistico e al diniego di sanatoria edilizia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Il primo argomento attiene al preteso silenzio-assenso sulla richiesta di compatibilità paesaggistica. Secondo consolidati principi, il silenzio delle autorità statali preposte alla tutela del vincolo non ha valore di assenso, perché il meccanismo dell’art. 17-bis l. n. 241/1990 opera solo in senso orizzontale tra amministrazioni e non nel rapporto verticale con il privato istante, non prevedendo l’art. 167, comma 5, d. lgs. n. 42/2004 uno schema di provvedimento su cui l’amministrazione interpellata sia chiamata a statuire.
Anche a voler ritenere, per mera ipotesi, formato il silenzio-assenso, esso riguarderebbe una porzione minimale degli interventi abusivi, così come riportati omissivamente nel progetto allegato all’istanza, a fronte di un abuso ben più ampio, che ha implicato consistenti sbancamenti, l’innalzamento del piano di campagna e dell’altezza dell’edificio e della piscina, la traslazione dell’immobile e la violazione delle distanze.
Il rilievo è dirimente. Essendo l’autorizzazione paesaggistica presupposto necessario del titolo edilizio, in assenza di un accertamento esteso all’intero intervento abusivo l’amministrazione non avrebbe potuto rilasciare il permesso di costruire in sanatoria. Non ha pregio la pretesa della ricorrente a che si esaminassero le sole irregolarità dichiarate: la sanatoria non è frazionabile e gli abusi vanno valutati unitariamente nella loro globalità.
Il Collegio ritiene pertanto legittimo il primo e autosufficiente capo di motivazione del provvedimento, relativo alla mancata contemplazione di tutte le difformità riscontrate in sede di sopralluogo. Il carattere assorbente di tale rilievo rende superflua la disamina delle singole difformità edilizie. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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