Requisiti psico-fisici al momento della visita: irrilevante l’intervento successivo (TAR Sardegna n. 282 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, i requisiti di idoneità psico-fisica devono essere posseduti dal candidato al momento in cui viene sottoposto alla visita medica concorsuale, secondo le scansioni temporali fissate dal bando. La legittimità del giudizio della commissione medica si riferisce a quel momento e non può essere inficiata da fattori sopravvenuti, quali l’effettuazione di trattamenti o interventi terapeutici. La verificazione disposta in sede giurisdizionale è ammessa solo per accertare la correttezza metodologica del giudizio dell’Amministrazione, non per sostituire una nuova valutazione dell’idoneità. È pertanto irrilevante il miglioramento delle condizioni di salute conseguito dopo la visita, a tutela della par condicio competitorum. Costituisce onere del candidato rimuovere per tempo gli ostacoli che impedirebbero l’ammissione al concorso.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso pubblico indetto dalla Regione Autonoma della Sardegna per il reclutamento di agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Superate la prova scritta e quella pratica-orale, si collocava in posizione utile in graduatoria. Sottoposto alle visite mediche previste dall’art. 2, lett. m) del bando, in attuazione dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 26/1985, veniva giudicato non idoneo per un rilevato difetto di visus.
Il candidato impugnava il giudizio di inidoneità e la determinazione regionale di approvazione degli ammessi al corso di formazione, producendo documentazione medica attestante un visus di 10/10. L’Amministrazione confermava la propria valutazione con una relazione integrativa. Il Tribunale disponeva allora una verificazione ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., affidandola a un Collegio di ufficiali medici del Dipartimento Militare di Medicina Legale.
La Motivazione della Corte
La verificazione accertava un visus di 10/10 in entrambi gli occhi, ma emergeva che il ricorrente si era sottoposto, dopo la visita concorsuale, a un intervento di chirurgia refrattiva (Femtolasik). Il CTP dell’Azienda ospedaliera chiedeva l’inserimento a verbale del rilievo che al momento dell’accertamento il candidato non aveva ancora subito l’intervento.
Il Collegio richiama due principi fondamentali: la riserva all’Amministrazione delle verifiche tecnico-specialistiche, tanto più in ambito concorsuale, e la par condicio competitorum. La verificazione giurisdizionale può servire unicamente a controllare che la commissione abbia adottato una metodologia di analisi corretta; è escluso che con tale mezzo si giunga a una nuova valutazione dell’idoneità del candidato.
Il Tribunale osserva che, secondo pacifica giurisprudenza applicabile anche ai Corpi di polizia e ai Vigili del Fuoco, i requisiti di idoneità fisica devono essere posseduti al momento della visita medica di idoneità. Le valutazioni delle commissioni sanitarie non possono essere inficiate da fattori sopravvenuti che modifichino lo stato psico-fisico dell’interessato. Diversamente opinando, si avrebbe una manifesta alterazione della parità di condizioni tra i candidati, la cui tutela implica tendenzialmente l’irripetibilità degli accertamenti sanitari concorsuali. Richiama in proposito Cons. Stato n. 2771/2006, n. 2936/2005, nn. 6405 e 6394 del 2004, n. 4808 del 2003 e TAR Lazio n. 6436/2008.
Viene richiamato anche Cons. Stato, sez. IV, n. 4228 del 2020, secondo cui è irrilevante la prospettiva di un miglioramento delle condizioni di salute dovuto a successivi trattamenti terapeutici o al decorso del tempo. Il sistema di reclutamento si fonda sul criterio della infungibilità, anche temporale, degli accertamenti eseguiti. È onere del candidato rimuovere per tempo gli ostacoli alla propria ammissione.
Nel caso di specie il visus di 10/10 accertato in sede di verificazione è verosimilmente l’esito dell’intervento chirurgico e non può integrare un requisito che il ricorrente non possedeva al momento della visita. L’organismo di verificazione non ha rilevato difetti metodologici nell’operato della commissione e ha solo attestato la compatibilità attuale della condizione del candidato con l’idoneità, senza poter compiere accertamenti riferiti alla visita concorsuale. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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