Liquidazione dei compensi nel giudizio di rinvio: inclusa la fase istruttoria e rispetto del minimo tabellare (Cass. civ. Sez. 2 n. 4820 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice, nel porre le spese di causa a carico della parte soccombente, non può liquidare un compenso che si collochi al di sotto del minimo di tabella. Ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede un compenso specifico per la fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase di trattazione che la comprende: nel computo dell’onorario deve quindi essere incluso anche il compenso per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento. Il valore della causa, nel giudizio di rinvio in materia di equa riparazione, è determinato dal complessivo ammontare dell’equo indennizzo e non dal solo “quantum” aggiuntivo liquidato.

Il Fatto

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 22345/2023, aveva cassato con rinvio il decreto con cui la Corte d’appello di Roma, in sede di opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, aveva condannato il ministero della giustizia a corrispondere all’opponente l’indennizzo per la non ragionevole durata di un precedente giudizio.

Il giudice di rinvio, in diversa composizione, aveva confermato la condanna al pagamento di euro 1.600,00 e aveva liquidato le spese di lite per il giudizio di rinvio. La ricorrente ha impugnato tale decreto, lamentando la nullità della liquidazione per vizio di motivazione e la violazione dei minimi tariffari, nonché l’erronea esclusione del compenso per la fase istruttoria.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso per la loro connessione, affermando il principio, già enunciato da precedenti pronunce (nn. 7361/2025, 8505/2025, 8508/2025 e 8526/2025), secondo cui il giudice non può liquidare un compenso al di sotto del minimo tabellare. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva liquidato per il giudizio di rinvio la somma di euro 1.300,00, comprensiva della maggiorazione del 30% ex art. 4, co. 1-bis, d.m. n. 55/2014, attestandosi sul minimo ma escludendo la fase istruttoria perché non svolta.

Richiamando il principio di cui alla Sez. 2, n. 8561 del 27/03/2023, il Collegio ha ribadito che il d.m. n. 55/2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione che include quella istruttoria. Ne consegue che il compenso per quest’ultima deve essere sempre riconosciuto, indipendentemente dal suo concreto svolgimento. Tale regola trova applicazione anche quando il giudice di rinvio, come nel caso in esame, è chiamato a riesaminare il “quantum” della pretesa e non solo profili accessori, circostanza che invece aveva giustificato la diversa soluzione adottata dalla Cass. n. 34575/2021.

Quanto al valore della causa, la Corte ha confermato l’orientamento secondo cui esso va determinato nell’ammontare complessivo dell’equo indennizzo, anche per il giudizio svoltosi dopo il rinvio, non potendo essere circoscritto al solo importo aggiuntivo liquidato (Cass. n. 23599/2023).

Sulla base di tali criteri, la Corte ha ritenuto corretta una liquidazione pari a euro 1.458,00 (euro 268 per la fase di studio, euro 268 per quella introduttiva, euro 496 per la fase istruttoria/trattazione ed euro 426 per quella decisionale), che, applicato l’incremento del 30%, ammonta a euro 1.895,40, oltre spese generali, Iva e Cpa. Il decreto impugnato è stato quindi cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è stata decisa nel merito, ponendo le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 494,00 oltre esborsi, a carico del ministero della giustizia.

Nota della Redazione

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