Compensazione delle spese legittima solo nei casi tassativi dell’art. 92 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 10679 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese di lite da parte del giudice di merito è consentita, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., solo in presenza di una soccombenza reciproca ovvero nelle ipotesi, di stretta interpretazione, dell’assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. A seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018, la compensazione è altresì ammessa qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La mera “peculiarità della fattispecie” o la “mancanza di precedenti univoci” non integrano le ipotesi tassative previste dalla legge e non possono, pertanto, giustificare la compensazione delle spese processuali.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto dal giudice monocratico della Corte d’appello di Genova un decreto di liquidazione del compenso per l’irragionevole durata di una procedura concorsuale. Il Ministero della giustizia aveva proposto opposizione avverso tale decreto. La Corte d’appello, rigettando l’opposizione, aveva confermato il provvedimento ma aveva integralmente compensato le spese di lite di entrambe le fasi, fondando tale statuizione sulla “peculiarità della fattispecie” e sulla “mancanza di precedenti univoci”. Avverso tale decreto la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ravvisando la fondatezza dei motivi dedotti. Il primo motivo lamentava che la compensazione delle spese era stata disposta sulla base di argomentazioni estranee al perimetro applicativo dell’art. 92 c.p.c. Il secondo motivo censurava la rimozione, da parte del collegio, del capo di condanna per spese e compensi della prima fase contenuto nel decreto monocratico.
La Suprema Corte ha chiarito che la disciplina della compensazione delle spese ha natura eccezionale e richiede una motivazione rigorosa. L’assoluta novità della questione o il mutamento della giurisprudenza sono le sole circostanze che, unitamente alla soccombenza reciproca, possono legittimare la deroga al principio della soccombenza. La pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018 ha esteso il novero delle ipotesi alle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ma tale clausola va interpretata restrittivamente.
Le ragioni addotte dalla Corte d’appello di Genova, ossia la peculiarità del caso e il difetto di precedenti univoci, non sono riconducibili a nessuna delle predette ipotesi tassative. La peculiarità della fattispecie, in particolare, è caratteristica comune a molte controversie e la mancanza di precedenti univoci può costituire indizio di novità della questione, ma non si identifica con l’assoluta novità richiesta dalla norma.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito. Ha quindi cassato il decreto impugnato e, pronunciando direttamente, ha condannato il Ministero della giustizia alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e del giudizio di legittimità, secondo il principio della soccombenza. Le spese sono state liquidate in favore della ricorrente e distratte in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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